Regolamento d’uso del marchio collettivo

FILIERA AGRECÒ

“Tutto il buono dei coltivatori AIC”

ART. 1

Definizioni

Associazione: si intende l’Associazione Italiana Coltivatori (C.F. 96245330582) con sede legale in Roma, Via Torino 95.

Statuto: si intende il documento statutario dell’Associazione, inclusivo di ogni eventuale successiva modifica e di cui al seguente link: https://www.aicnazionale.com/statuto/.

Marchio Collettivo: si intende il marchio collettivo così come rappresentato nell’Allegato 1 del presente Regolamento e parte integrante dello stesso, di proprietà dell’Associazione.

Regolamento: si intende il presente regolamento d’uso relativo al Marchio Collettivo.

Organismo di Controllo: si intende l’organismo, individuato nella giunta esecutiva dell’Associazione così come indicata nello Statuto, incaricato di effettuare i controlli in merito alla verifica della conformità dell’uso del Marchio Collettivo.

ART. 2

Soggetto Richiedente e Suo Scopo

Soggetto richiedente e titolare del Marchio Collettivo è l’“Associazione Italiana Coltivatori” (C.F. 96245330582), con sede legale in Roma, Via Torino 95.


Soggetto autorizzato a rappresentare l’Associazione è il presidente della medesima.


L’Associazione ha quale scopo la valorizzazione e la promozione del settore agricolo e delle produzioni contadine, promuovendo iniziative finalizzate allo sviluppo della sicurezza della filiera alimentare così da garantire al consumatore la trasparenza della tracciabilità del prodotto, anche attraverso un costante impegno nel favorire la ricerca e lo sviluppo nel settore agricolo. L’Associazione offre inoltre una vasta gamma di servizi per lo sviluppo dei soggetti associati con riguardo alla tutela delle politiche sociali nel settore agricolo.

ART. 3

Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento definisce le condizioni per l’uso del Marchio Collettivo, al fine di promuovere, tutelare, vigilare e valorizzare i prodotti che, in accordo con il presente Regolamento, possono recare il Marchio Collettivo.


L’Associazione autorizza l’uso del Marchio Collettivo ai soggetti indicati all’art. 5 del presente Regolamento, che possiedono i requisiti previsti dal presente Regolamento e dallo Statuto e che ne rispettino le prescrizioni. L’Associazione sovrintende direttamente al corretto uso del Marchio Collettivo.


Il Marchio Collettivo può inoltre essere utilizzato dall’Associazione nella propria attività di comunicazione.


I soggetti indicati all’art. 5 del Regolamento, oltre che sui prodotti elencati all’art. 9 del Regolamento medesimo, hanno facoltà di chiedere l’autorizzazione alla riproduzione del Marchio Collettivo anche sul materiale di comunicazione inerente i prodotti sui quali il Marchio Collettivo viene apposto. L’Associazione, valutata la tipologia di utilizzo, può concedere o negare l’autorizzazione a tale uso, imponendo, se del caso, eventuali diciture ritenute necessarie.

ART. 4

Condizioni generali e requisiti richiesti ai soggetti per l’ammissione all’Associazione

In accordo e nel rispetto di quanto stabilito dallo Statuto, possono essere ammessi a far parte dell’Associazione tutti i soggetti, persone fisiche o giuridiche, che operano nel mondo agricolo, rurale, agroalimentare, della piccola pesca o in ambiti connessi a tali settori, le cui finalità non contrastino con quelle dell’Associazione. L’adesione all’Associazione comporta l’accettazione dello Statuto. Gli associati che aderiscono all’Associazione partecipano alla vita associativa e all’elezione degli organi a tutti i livelli territoriali secondo le modalità indicate nello Statuto ed hanno il diritto di avvalersi di tutte le attività e servizi prestati dall’Associazione e dagli enti ad essa collegati.

In accordo con quanto stabilito dallo Statuto, gli associati sono così classificati:

  • ordinari;
  • collettivi;
  • sostenitori.

In particolare, sono ordinari tutti gli associati che entrano a far parte dell’associazione previo pagamento della quota associativa annuale. Sono collettivi le organizzazioni di categoria, a qualsiasi livello organizzativo costituite, aventi scopi e finalità convergenti con quelli dell’Associazione, previo pagamento della quota associativa. Sono sostenitori tutti coloro che fanno lasciti o versano contributi straordinari all’Associazione.

Spetta all’organo territorialmente competente deliberare l’ammissione all’Associazione.

L’iscrizione e la conseguente adesione all’Associazione avvengono attraverso il pagamento della quota associativa annuale alla struttura territorialmente competente che provvede poi a versare la quota alla sede nazionale.

Ad ogni associato ordinario e ad ogni associato collettivo è fatto obbligo di osservare le norme dello Statuto e di pagare la quota associativa annuale entro i termini previsti.

Ad ogni associato è data facoltà di recedere liberamente dal rapporto associativo con comunicazione scritta inviata al responsabile della struttura territoriale.

ART. 5

Soggetti autorizzati all’uso del Marchio Collettivo

L’uso del Marchio Collettivo è concesso, in accordo con il presente Regolamento, agli associati ordinari ed agli associati collettivi che, oltre ad essere in regola con il pagamento della quota associativa annuale, rispettano il presente Regolamento e lo Statuto.

A seguito dell’eventuale recesso dall’Associazione e/o del mancato rinnovo della quota associativa non sarà più possibile, per gli associati ordinari e per gli associati collettivi, utilizzare il Marchio Collettivo.

Resta inteso che il mancato rispetto di una o più condizioni indicate nel presente Regolamento legittima l’Associazione ad avviare le procedure di cui agli artt. 7 e 8 del presente Regolamento al fine di tutelare l’utilizzo del Marchio Collettivo e vigilare sul corretto uso dello stesso.

È in ogni caso inibito l’uso del Marchio Collettivo a tutti i soggetti non associati (inclusi i soggetti che non hanno rinnovato la quota associativa) o dichiarati esclusi o decaduti dall’Associazione per qualsiasi ragione.

ART. 6

Condizioni di utilizzo del Marchio Collettivo

Ciascun soggetto che può utilizzare il Marchio Collettivo in accordo con il presente Regolamento ha l’obbligo di:


a) osservare diligentemente il Regolamento e lo Statuto;


b) utilizzare il Marchio Collettivo in accordo con il Regolamento e senza alterare il suo aspetto grafico;


c) apporre il Marchio Collettivo sulle etichette dei prodotti secondo le modalità prescritte dall’Associazione;


d) assoggettarsi e non opporsi alle verifiche dell’Organismo di Controllo o di eventuali ulteriori organi di controllo;


e) adempiere alle azioni correttive delle eventuali non conformità rilevate;


f) mantenere inalterate le condizioni che hanno permesso di entrare a far parte dell’Associazione e quindi di avere reso possibile l’utilizzo del Marchio Collettivo;


g) essere in regola con il pagamento della quota associativa annuale dell’Associazione;


h) comunicare preventivamente all’Associazione la data di primo utilizzo del Marchio Collettivo e la tipologia di prodotti per i quali verrà utilizzato;


i) utilizzare il Marchio Collettivo esclusivamente per i prodotti rientranti nelle categorie elencate all’art. 9 del Regolamento;


j) utilizzare il Marchio Collettivo senza apporvi alcuna modifica, rispettandone fedelmente forme, dimensioni e colori;

k) fornire all’Associazione un elenco dei prodotti sui quali verrà apposto il Marchio Collettivo così che l’Associazione possa verificare il congruo utilizzo del medesimo;


l) utilizzare il Marchio Collettivo su carta intestata e materiale promozionale soltanto ove tale uso venga concesso dall’Associazione previa formale richiesta alla stessa;


m) non compiere atti che possano danneggiare il buon nome dell’Associazione e l’immagine di essa che viene diffusa tramite l’utilizzo del Marchio Collettivo;


n) non utilizzare il Marchio Collettivo nel caso in cui non si appartenga più all’Associazione e/o nel caso in cui sia stato revocato l’utilizzo del Marchio Collettivo o vi si abbia rinunciato;


o) ritirare dal commercio, a proprie cure e spese, eventuali prodotti recanti il Marchio Collettivo nell’etichetta o comunque sopra il contenitore contenente il prodotto, non conformi ai dettami del Regolamento o contrari allo Statuto.

ART. 7

Verifiche e Controlli

L’Associazione, mediante l’Organismo di Controllo, verifica il rispetto del Regolamento e la rispondenza dei requisiti statutari sulle richieste di ammissione, comminando, ove necessario, le eventuali sanzioni di cui all’art. 8 del Regolamento.


Dal momento in cui un associato ordinario e/o collettivo aderisce all’Associazione, l’Organismo di Controllo potrà esercitare i poteri di controllo, allo scopo di verificare la rispondenza ai criteri previsti dal Regolamento per l’utilizzo del Marchio Collettivo.


Al fine dell’uso del Marchio Collettivo l’associato ordinario e/o collettivo deve comunque superare positivamente gli eventuali controlli esperiti dall’Organismo di Controllo e, ove necessario, fornire tutti i documenti che, secondo l’Organismo di Controllo, siano necessari per i fini di verifica, pena la perdita del diritto di utilizzo del Marchio Collettivo medesimo.

ART. 8

Sanzioni

Il procedimento sanzionatorio è avviato dall’Organismo di Controllo nei confronti del soggetto che è ritenuto inadempiente ai dettami del Regolamento. Nel corso delle proprie verifiche, l’Organismo di Controllo procede valutando la buona fede del soggetto inadempiente e valuta in totale autonomia le peculiarità dei singoli casi.


Il procedimento sanzionatorio ha inizio con l’informativa al soggetto inadempiente della necessità di provvedere all’attuazione di azioni correttive delle non conformità rilevate dall’Organismo di Controllo, mediante la richiesta da parte di quest’ultimo di attuare le azioni correttive necessarie al ripristino della situazione allo stato precedente all’accadimento che ha fatto venire meno la soddisfazione dei requisiti previsti dal Regolamento.

In caso di rifiuto o di mancata correzione delle non conformità rilevate, l’Organismo di Controllo potrà comminare le sanzioni di seguito indicate.
Nel caso di violazione del presente Regolamento le sanzioni applicabili sono: (i) il richiamo con possibile sospensione dall’uso del Marchio Collettivo e (ii) la revoca dell’uso del Marchio Collettivo.


Il richiamo è applicato nel caso in cui venga rilevata una non conformità al presente Regolamento di lieve entità non sanata a seguito delle richieste da parte dell’Organismo di Controllo rese note con l’informativa di cui al paragrafo 2 del presente articolo. In tal caso, l’Organismo di Controllo richiama formalmente l’inadempiente chiedendo la regolarizzazione entro un termine massimo di 30 giorni; decorso inutilmente tale termine, l’Organismo di Controllo può deliberare che l’inadempiente venga sospeso dalla possibilità di utilizzare il Marchio Collettivo per un periodo da 2 a 6 mesi.


La revoca dell’uso del Marchio Collettivo si applica, oltre che nel caso di fallimento o cessazione per qualsiasi ragione dell’attività dell’associato, a seguito dell’accertamento di gravi non conformità al presente Regolamento e precisamente a seguito di:

  • uso fraudolento del Marchio Collettivo;
  • ricezione da parte dello stesso soggetto di più di 3 richiami;
  • mancato adempimento a più di un richiamo entro il termine indicato dall’Organismo di Controllo.

ART. 9

Prodotti

I prodotti per i quali può essere utilizzato il Marchio Collettivo sono i seguenti:

  • Classe 29: Carne e prodotti a base di carne; Frutta, funghi, ortaggi, frutta a guscio e legumi lavorati; Oli e grassi commestibili; Pesci, frutti di mare e molluschi, non vivi; Prodotti caseari e loro succedanei; Uova e prodotti a base di uova; Zuppe e brodi, estratti di carne; Affettati.
  • Classe 30: Caffè, tè e cacao e loro succedanei; Cereali lavorati, amidi e prodotti da essi derivati, preparati da forno e lieviti; Gelati, yogurt gelato e sorbetti; Sale, spezie, aromi e condimenti; Zucchero, dolcificanti naturali, glasse e ripieni dolci, prodotti delle api.
  • Classe 31: Cibi e foraggio per animali; Animali vivi, organismi per la riproduzione (allevamento); Funghi; Piante e loro prodotti freschi; Alberi e prodotti forestali; Fiori; Frutta, noccioline, ortaggi e verdure fresche; Malto e cereali non lavorati; Canna da zucchero; Piante a foglie; Piante da fiore; Piante da frutto vive; Piante da vaso; Piante da vivaio.
  • Classe 32: Acque; Bevande non alcoliche; Birra e birra analcolica.
  • Classe 33: Bevande alcoliche (eccetto le birre); Sidro; Vino; Amari [liquori]; Anice [liquore]; Liquori; Essenze ed estratti alcolici.

Per nessun’altra tipologia di prodotto è possibile utilizzare, per i soggetti di cui all’art. 5, il Marchio Collettivo di cui al presente Regolamento.


Resta inteso che, come specificato nel presente Regolamento, l’Associazione dovrà essere informata da parte di ciascun soggetto dei prodotti sui quali il Marchio Collettivo verrà apposto.

ART. 10

Controversie

Per le eventuali controversie circa l’interpretazione e l’applicazione del presente Regolamento che non vengano risolte in via amichevole si farà riferimento, quale foro esclusivo, al Tribunale di Roma.


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