Statuto dell’Associazione Italiana Coltivatori

(approvato dal X Congresso Nazionale)

ART. 1

Costituzione – Sede – Scopo e Logo

L’Associazione Italiana Coltivatori – in breve di seguito AIC – è una organizzazione sindacale professionale agricola che tutela i diritti e gli interessi degli imprenditori agricoli e dei lavoratori autonomi dell’agricoltura, dell’agroalimentare e della piccola pesca, favorendo la loro attiva partecipazione alla vita democratica del Paese per valorizzare il ruolo stesso del settore e per un ordinato ed equilibrato sviluppo civile della società.

L’AIC, ente non commerciale, ha sede in Roma ed opera su tutto il territorio nazionale senza perseguire alcuno scopo di lucro.

Il logo dell’Associazione è il segno distintivo dell’Associazione stessa del quale possono fregiarsi, previa delibera della Giunta Esecutiva, le sedi territoriali di cui al presente statuto.

Il predetto logo, regolarmente depositato presso i preposti uffici, è di proprietà dell’Associazione nazionale e il suo uso può essere revocato nei casi disciplinari contemplati dal presente statuto.

ART. 2

Finalità

L’Associazione Italiana Coltivatori – AIC – rappresenta in campo nazionale, comunitario ed internazionale, i valori del mondo agricolo e rurale, dei produttori agricoli, dei lavoratori autonomi, dei piccoli coltivatori che dedicano, per la coltivazione del proprio fondo, un numero di giornate inferiori a 104 e che prestino opera retribuita alle dipendenze di terzi, dei coltivatori diretti, degli Imprenditori a Titolo Principale (IAP), degli affittuari, dei mezzadri, degli agricoltori, dei concedenti i fondi rustici, dei pensionati del settore, dei professionisti e tecnici, nonché operatori del mondo rurale in generale, dei soggetti che, a qualunque titolo, operano nel settore agricolo, della piccola pesca e dell’agro-alimentare o in ambiti connessi a tali settori o in organismi ed enti ad esso collegati, per il raggiungimento del progresso economico e sociale, e si prefigge:

  1. la difesa dei diritti e la elevazione delle condizioni economiche e sociali del mondo agricolo e, in particolare, dei coltivatori diretti, degli Imprenditori a Titolo Principale (IAP), affittuari, mezzadri ed imprenditori;
  2. la tutela dei datori di lavoro in agricoltura e nei settori sopra indicati, nonché la tutela dei proprietari terrieri e delle società agricole costituite;
  3. la produzione, la trasformazione e l’ammodernamento delle strutture produttive, incoraggiando tutte le iniziative dirette all’attuazione;
  4. di fornire agli associati e ai partecipanti i servizi necessari per lo sviluppo delle aziende ed in particolare l’assistenza tecnica, contabile, fiscale, previdenziale, legale e la consulenza del lavoro;
  5. la promozione di cooperative, consorzi, associazioni di produttori ed organismi associativi di settore per un più razionale sviluppo della produzione, raccolta, lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e degli altri settori, soprattutto attraverso il recepimento e l’attuazione delle normative comunitarie, nazionali e regionali, finalizzate al sostegno del reddito agricolo, dell’agroalimentare e della piccola pesca, alla difesa del suolo e alla salvaguardia dell’ambiente e della qualità della vita;
  6. lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse naturali ed umane per un migliore assetto socioeconomico delle aree rurali e la salvaguardia del territorio e dell’ambiente;
  7. la promozione di iniziative per la sicurezza dell’intera filiera anche, ma non solo, attraverso la tracciabilità;
  8. la valorizzazione del ruolo delle donne in tutti i settori, sia all’interno delle aziende agricole sia nell’ambito del mondo rurale, garantendo il rispetto del principio delle pari opportunità, che rappresenta uno dei diritti fondamentali dell’Unione Europea;
  9. l’istruzione e la formazione professionale degli operatori ed in particolare dei giovani, promuovendo corsi di formazione al fine di poter inserire le migliori energie e le capacità tecniche e culturali nel settore agricolo e negli altri settori indicati; promuovere altresì la realizzazione di interventi di integrazione sociale dei cittadini provenienti da Paesi extra Unione Europea;
  10. l’assistenza e l’orientamento nel mercato del lavoro;
  11. lo sviluppo di una politica di sostegno degli anziani;
  12. la rappresentanza dei propri associati negli accordi, patti e contratti di lavoro;
  13. l’assistenza, agli associati, nella stipula dei contratti di affitto di piccola colonia e di compartecipazione;
  14. la prestazione, agli associati, dei servizi necessari per lo sviluppo delle aziende anche attraverso convenzioni con società collegate o partecipate e/o studi privati, laddove venga escluso ogni eventuale conflitto di interessi;
  15. il coordinamento delle attività e delle iniziative dell’INPAL, quale patronato dell’AIC per l’assistenza sociale e previdenziale, nonché quella delle altre organizzazioni associate e comunque promosse;
  16. la promozione e lo svolgimento dell’attività di ricerca, di studio, di propaganda, di scambi e promozioni culturali, in ordine alle problematiche presenti in agricoltura e nei settori rappresentati;
  17. di svolgere attività editoriale dotandosi di strumenti telematici, agenzie di stampa ed organi di informazione pubblicando anche periodici per la divulgazione e l’attuazione dei compiti istituzionali dell’AIC e degli altri enti promossi, nonché del patronato INPAL;
  18. la promozione e l’organizzazione del volontariato sociale per meglio perseguire gli scopi dell’Associazione;
  19. l’elaborazione dei programmi e progetti per lo sviluppo agro-alimentare-ambientale finalizzati all’occupazione nell’ambito delle politiche comunitarie, nazionali e regionali;
  20. l’attività di informazione in qualunque forma, compresa l’organizzazione di convegni, seminari e incontri informativi diretti agli imprenditori agricoli e forestali, anche mediante l’utilizzo di mezzi di diffusione televisiva o telematica e/o bollettini, atti allo scopo;
  21. la rappresentanza e la tutela dei pensionati delle diverse categorie, promuovendo presso le opportune sedi politiche ed istituzionali le necessarie iniziative dirette a garantire loro, nell’ambito di un sistema previdenziale ispirato a solidarietà ed equità, un trattamento pensionistico adeguato alle esigenze di una esistenza libera e dignitosa;
  22. la rappresentanza e la tutela dei consumatori nelle forme e nei modi utili per garantire la sicurezza alimentare dei prodotti e, più in generale, la difesa dei loro diritti;
  23. la difesa delle condizioni ambientali ed ecologiche, per garantire la salute degli operatori agricoli ed assicurare prodotti di qualità a tutela dei consumatori;
  24. la rappresentanza degli interessi collettivi per rispondere ai bisogni culturali, materiali, sociali delle imprese agricole e dei lavoratori, favorendo la realizzazione di principi costituzionali di solidarietà sociale nelle molteplici attività inerenti le soggettività sociali, il volontariato, le cooperative, la cooperazione internazionale, il consumo responsabile, il mondo rurale ed agricolo, partecipando alla salvaguardia e tutela del patrimonio italiano, con particolare riguardo ai settori ambientali e dell’agricoltura svantaggiata e di montagna.

L’AIC può aderire ad altri organismi sindacali agricoli, sia nazionali che internazionali, che perseguano le stesse finalità, può promuoverli o concorrere alla loro costituzione, promuove enti e servizi di utilità generale quali l’agenzia del lavoro, fondi pensione integrativi ed enti bilaterali ed attività di studio e progettazione.

L’AIC, inoltre, partecipa con propri rappresentanti alle trattative e alla stipula di contratti collettivi di categoria.

L’AIC eleva, nel quadro e nello spirito della più ampia solidarietà, il tenore di vita di quanti operano nel comparto, di coloro che svolgono attività lavorative miste od autonome, assicurando la dovuta assistenza in materia previdenziale, sanitaria, legale e di sicurezza sul posto di lavoro, garantendo il migliore conseguimento delle prestazioni loro riservate, nell’ottica di un miglioramento delle condizioni economico-sociali delle stesse.

ART. 3

Enti Promossi o Collegati

L’Associazione Italiana Coltivatori – AIC persegue le proprie finalità anche attraverso le seguenti organizzazioni, enti e strutture operative da essa promosse e precisamente a titolo esemplificativo ma non esaustivo: INPAL – ENAPAICA – PENISOLA VERDE – EUROCER – CAF AIC – CAA AIC – FeNaIDD.

L’AIC coordina l’attività dei predetti organismi, nel rispetto dell’autonomia delle singole strutture, ed esercita attività di vigilanza, tramite la propria Giunta Esecutiva nazionale, affinché siano concretamente perseguite, dai citati organismi, le finalità per il cui conseguimento l’AIC si è fatta promotrice.

Gli statuti degli enti promossi o collegati all’AIC devono essere in linea con i principi espressi dall’associazione medesima e, comunque, non devono contenere norme in contrasto con il presente testo statutario.

Gli enti promossi dall’AIC o alla stessa collegati, nonché le persone che rispettivamente li rappresentano, sono responsabili a tutti gli effetti delle obbligazioni assunte a qualsiasi titolo e che su di essi gravano, con esclusione di ogni e qualsivoglia responsabilità dell’AIC nazionale.

In virtù del collegamento esistente tra l’AIC e gli altri enti promossi o collegati, qualora un Presidente Regionale, Interprovinciale, Provinciale o Zonale autonomo AIC si dimetta o venga a cessare per qualsiasi motivo dalla carica, ciò comporterà la decadenza automatica da qualunque incarico e ruolo anche nelle altre organizzazioni promosse.

ART. 4

Adesione e Decadenza

Possono essere ammessi come associati tutti i soggetti, persone fisiche o giuridiche, che operano nel mondo agricolo, rurale, agroalimentare, della piccola pesca o in ambiti connessi a tali settori, quali, ad esempio: produttori agricoli, coltivatori diretti, imprenditori agricoli, piccoli coltivatori, soggetti che dedicano alla coltivazione del proprio fondo un numero di giornate inferiore alle 104 e che prestano opera retributiva alle dipendenze di terzi, nonché compartecipanti familiari e piccoli coloni, tecnici, studiosi ed esperti del settore agricolo e degli altri settori rappresentati, organizzazioni economiche di produttori e coltivatori, cooperative e consorzi, associazioni ed organismi rappresentativi degli interessi economici e sociali degli operatori del settore agricolo, agroalimentare e della piccola pesca, le cui finalità non contrastino con quelle dell’AIC.

L’adesione all’AIC comporta l’accettazione incondizionata di tutto quanto disposto dal presente statuto.

Gli associati che aderiscono all’AIC partecipano alla vita associativa e all’elezione degli organi a tutti i livelli territoriali secondo le modalità indicate nello statuto dell’AIC nazionale ed hanno diritto di avvalersi di tutte le attività e servizi prestati dall’AIC e dalle altre associazioni ed enti promossi o collegati.

Gli associati organizzati nell’Associazione Italiana Coltivatori sono così classificati:

  • ordinari;
  • collettivi;
  • sostenitori.

Sono ordinari tutti coloro che entrano a far parte dell’associazione previo pagamento della quota associativa annuale.

Sono collettivi le organizzazioni di categoria, a qualsiasi livello organizzativo costituite, aventi scopi e finalità convergenti con quelli dell’AIC, previo pagamento della quota associativa.

Sono sostenitori tutti coloro che fanno lasciti o versano contributi straordinari all’AIC.

Possono essere altresì associati collettivi le cooperative agricole e le associazioni dei produttori, nonché quelle promosse o aderenti all’AIC.

Spetta all’organo territorialmente competente deliberare l’ammissione degli associati ordinari, collettivi e sostenitori.

L’iscrizione e la conseguente adesione all’AIC avvengono attraverso il pagamento della quota associativa annuale alla struttura territorialmente competente.

Le strutture territoriali locali hanno l’obbligo di versare alla sede nazionale, entro i termini perentori deliberati dalla Giunta Esecutiva, la parte della quota associativa annuale nella misura stabilita dalla stessa.

Ad ogni associato ordinario è fatto obbligo di osservare le norme del presente statuto e di pagare la quota associativa annuale entro i termini deliberati dalla Giunta Esecutiva.

Ad ogni associato collettivo è fatto obbligo di osservare le norme del presente statuto e di pagare la quota associativa annuale, determinata dalla Giunta Esecutiva, che può variare in misura proporzionale al numero dei propri aderenti.

Agli associati collettivi non verrà rilasciata alcuna tessera di iscrizione.

Le tessere associative annuali sono richieste all’AIC nazionale, di norma, dalle Federazioni Regionali, Interprovinciali, Provinciali e Zonali Autonome; le diramazioni locali, ai sensi dell’art. 17 dello statuto, faranno pertanto richiesta delle tessere per il tramite della competente Federazione.

Ad ogni associato è data facoltà di recedere liberamente dal rapporto associativo con comunicazione scritta inviata al responsabile della struttura territoriale.

Il recedente, in ogni caso, non potrà chiedere il rimborso della quota già versata né la divisione del patrimonio comune.

Il pagamento della quota associativa, la trasmissione dei tagliandi delle tessere regolarmente compilate e il versamento della quota associativa alla sede nazionale AIC devono essere eseguiti entro i termini deliberati dalla Giunta Esecutiva dell’AIC; il loro mancato adempimento, anche successivamente al sollecito effettuato dalla Giunta stessa, comporta la decadenza  dalla affiliazione e quindi dalla qualità di associato, la decadenza dalle cariche associative nazionali e periferiche e dall’elettorato attivo e passivo. Il tesseramento all’AIC comporta l’adesione, con tesseramento unico e unitario, alle diverse strutture parallele e soggettivamente distinte e autonome in cui si articola l’AIC sull’intero territorio.

L’associato, che tenga una condotta contraria all’ordinamento statutario o si renda responsabile di atti che arrechino danno alle strutture dell’organizzazione o che ne pregiudichino l’immagine o che compia attività lesive o contrarie alle finalità ed alle norme statutarie dell’AIC, può dal Collegio dei Probiviri nazionale, essere passibile di richiamo, di sospensione e, nei casi più gravi, di espulsione con decadenza immediata da qualsiasi carica, sia all’interno dell’AIC che delle strutture promosse o collegate ad essa.

Il Collegio nazionale dei Probiviri può intraprendere azione disciplinare autonomamente.

Il Collegio dei Probiviri in casi di urgenza può adottare, fino all’esito del giudizio disciplinare, le misure provvisorie più opportune e sospendere l’associato da ogni carica ricoperta all’interno dell’Associazione o di associazioni o enti promossi o collegati.

Il Presidente nazionale può, in via cautelativa, procedere alla sospensione dell’iscritto riguardo casi di:

  • indegnità morale;
  • assunzioni di comportamenti incompatibili con la linea politico-sindacale dell’Associazione;
  • divulgazione di informazioni o documentazione interna dell’Associazione a terzi;
  • inosservanza del presente statuto.

A seguito della sospensione la Giunta Esecutiva potrà adottare gli ulteriori provvedimenti necessari per la tutela degli interessi dell’Associazione, nazionale e locale, degli associati e delle associazioni o enti promossi o collegati.

L’associato, al quale sia stata irrogata la sospensione o altro provvedimento cautelare, deve rimettere immediatamente gli eventuali poteri a lui conferiti al proprio vice ovvero, ove tale figura non sia prevista, al Presidente Nazionale AIC che potrà conferirli in via provvisoria ad altro associato.

I componenti dell’AIC che non partecipano per tre volte consecutive, senza motivata giustificazione, alle riunioni degli organi statutari dei quali sono membri, decadono automaticamente dalla carica.

L’AIC Nazionale potrà, in presenza di condotte e/o attività in contrasto con le finalità previste dallo statuto, ovvero di politiche ed attività tese e/o idonee a danneggiare l’Associazione, espellere dalla propria organizzazione la struttura locale (regionale, interprovinciale, provinciale e zonale autonoma) inibendo alla stessa l’uso della sigla e del logo dell’AIC e quello degli enti promossi e/o collegati.

L’espulsione riguarderà l’intera struttura associativa locale e tutti i suoi iscritti di talché non persisterà alcuna relazione e/o legame con l’AIC nazionale.

L’espulsione è deliberata dal Collegio dei Probiviri.

Non sono eleggibili, ad alcuna carica statutaria nazionale o periferica e se già eletti decadono da essa senza necessità di atto alcuno, gli associati che abbiano promosso o promuovano azioni giudiziarie contro l’Associazione e/o i suoi organi.

L’ineleggibilità e l’incompatibilità perdurano per tutta la durata del giudizio e fino al passaggio in giudicato del relativo provvedimento giurisdizionale conclusivo.

L’esito sfavorevole per l’associato della controversia promossa comporta la sua decadenza dallo status di associato e l’espulsione dall’Associazione con impossibilità di nuovo tesseramento.

L’ineleggibilità e l’incompatibilità sopra previste hanno efficacia retroattiva e sono applicabili, salvo che sia intervenuta rinunzia al giudizio, anche alle controversie già definite alla data di approvazione della presente modifica statutaria.

L’ineleggibilità e l’incompatibilità sono escluse se l’oggetto del giudizio promosso, e quindi l’esito positivo per l’associato, è relativo esclusivamente all’impugnazione dell’esito elettorale, ovvero, alla ritenuta illegittima decadenza dalla carica.

ART. 5

Organi Nazionali dell’Associazione

Sono organi dell’AIC:

  • il Congresso nazionale;
  • il Presidente nazionale;
  • la Direzione nazionale;
  • la Giunta Esecutiva;
  • il Revisore Unico;
  • il Collegio dei Probiviri.

ART. 6

Il Congresso Nazionale

Il Congresso nazionale è il massimo organo deliberante ed è costituito dai delegati eletti dai Congressi delle Federazioni Regionali, Provinciali, Interprovinciali e Zonali autonome dell’AIC.

Il Congresso nazionale è convocato in via ordinaria ogni cinque anni e in via straordinaria ogni qualvolta ne facciano richiesta scritta e motivata i due terzi dei componenti della Direzione nazionale o delle Federazioni Regionali, Interprovinciali, Provinciali e Zonali autonome, complessivamente intese e purché in regola con il pagamento delle quote associative.

Il Congresso nazionale ordinario e straordinario deve essere convocato dal Presidente entro 12 mesi dalla scadenza statutaria prevista e/o dalla data richiesta.

Il Congresso nazionale elegge il Presidente nazionale dell’AIC, la Direzione nazionale, il Collegio dei Probiviri e nomina il Revisore Unico.

Il Congresso nazionale è validamente costituito in prima convocazione con la partecipazione della maggioranza dei delegati aventi diritto ed in seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno della prima, qualunque sia il numero dei presenti.

Il Congresso, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza assoluta dei presenti, salvo quanto espressamente previsto negli articoli 42 e 43 del presente statuto.

Lo svolgimento del Congresso e le norme congressuali sono stabiliti dalla Direzione nazionale.

Gli organi statutari sono eletti con le seguenti modalità di voto in alternativa tra di loro:

  1. per acclamazione;
  2. per appello nominale;
  3. per alzata di mano;
  4. mediante votazione segreta su lista unica che contenga almeno oltre il doppio degli eligendi ed esprimendo un numero di preferenze non superiore ai due terzi dei componenti da eleggere arrotondati per eccesso alla prima unità.

Le elezioni degli organi statutari dovranno aver luogo con il voto segreto, salvo che almeno il 50% più uno dei delegati partecipanti al Congresso richieda la votazione per appello nominale;

  • in deroga alle disposizioni statutarie in materia di modalità di votazione suesposte, l’espressione del voto può avvenire in via elettronica/telematica, mediante posta elettronica certificata, a condizione che le modalità di voto garantiscano l’identificazione dei votanti.

Il Congresso nazionale può, altresì, essere tenuto in videoconferenza prevedendo che gli intervenuti siano dislocati in più luoghi, contigui o distanti, collegati via audio/video.

A tal fine è necessario che vengano soddisfatti i seguenti requisiti:

a) nell’avviso di convocazione devono essere indicati i luoghi video/audio collegati al luogo dove saranno presenti il Presidente del Congresso nazionale e il segretario;

b) il Presidente del Congresso nazionale e il segretario siano presenti nello stesso luogo;

c) il Presidente del Congresso nazionale sia in grado di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

d) deve essere rispettato il principio di parità di trattamento tra gli intervenuti;

e) il soggetto che verbalizza sia in grado di percepire adeguatamente l’andamento e gli eventi da verbalizzare;

f) gli intervenuti devono poter partecipare alla discussione e alla votazione simultaneamente sugli

argomenti posti all’ordine del giorno.

Di tali condizioni si deve dare atto in sede di verbale.

Le modalità di voto di tutte le cariche e degli organi statutari potranno essere determinate con regolamenti approvati dalla Giunta Esecutiva e non potranno derogare ai principi suesposti.

Spetta al Congresso nazionale approvare le modifiche allo statuto, salvo le deroghe da esso previste, su proposta della Direzione nazionale.

ART. 7

Il Presidente Nazionale

Il Presidente nazionale viene eletto dal Congresso nazionale ed ha la rappresentanza legale dell’Associazione a tutti gli effetti di legge.

Il Presidente nazionale:

  • firma gli atti ufficiali;
  • decide sugli atti di ordinaria amministrazione;
  • provvede all’apertura di conti correnti bancari e postali intestati all’Associazione;
  • convoca e presiede la Giunta Esecutiva e la Direzione nazionale;
  • può delegare particolari funzioni a uno dei Vicepresidenti o a un componente della Giunta Esecutiva;
  • in caso di impedimento, può delegare per iscritto i suoi poteri a uno dei Vicepresidenti;
  • vigila sull’osservanza delle norme del presente statuto da parte delle Federazioni Regionali, Interprovinciali, Provinciali e sedi zonali autonome;
  • predispone verifiche presso le sedi territoriali, qualora si rendano necessarie;

-decide, previo accertamento dell’esistenza di gravi deficienze di natura organizzativa, o amministrativa o morale, o di violazioni dello statuto o del venir meno della maggioranza assoluta dei componenti dei rispettivi organismi statutari territorialmente previsti, il commissariamento delle Federazioni Regionali, Interprovinciali, Provinciali e sedi zonali autonome;

  • nell’interesse dell’Associazione, nel caso in cui ricorrano motivi di urgenza, assume tutti i provvedimenti necessari ancorché ricadenti nella competenza della Giunta Esecutiva e si obbliga a riferire alla stessa in occasione della prima adunanza utile, salvo i poteri di ratifica o revoca della Giunta Esecutiva medesima.
  • è componente di diritto negli organismi esecutivi degli enti promossi o collegati all’AIC nazionale e può delegare tale diritto di partecipazione ai Vicepresidenti o a un componente della Giunta Esecutiva.

La carica di Presidente nazionale è incompatibile con quella di Segretario di formazioni politiche.

ART. 8

Il Presidente Onorario

Il Presidente Onorario è nominato, eventualmente, dalla Direzione nazionale dell’AIC, per eccezionali motivazioni, tra le personalità dalle significative qualità umane che abbiano contribuito alla affermazione e/o allo sviluppo dell’Associazione.

Il Presidente Onorario, se nominato, partecipa ai lavori del Congresso nazionale e della Direzione nazionale e può esprimere opinioni e pareri non vincolanti sugli argomenti trattati.

ART. 9

La Direzione Nazionale

La Direzione nazionale ha il compito di dirigere l’Associazione secondo le direttive emanate dal Congresso nazionale.

La Direzione nazionale, composta da un minimo di trentuno a un massimo di cinquantuno membri e tre membri supplenti, viene eletta dal Congresso nazionale e dura in carica fino alla celebrazione del Congresso successivo.

I membri supplenti entrano a far parte della Direzione in caso di cessazione dalla carica di un membro effettivo, qualunque sia la causa.

L’elezione avviene con le seguenti modalità di voto in alternativa tra di loro:

  • per acclamazione;
  • per appello nominale;
  • per alzata di mano;
  • mediante votazione segreta, su lista unica che contenga almeno oltre il doppio degli eligendi ed esprimendo un numero di preferenze non superiore ai due terzi dei componenti da eleggere arrotondati per eccesso alla prima unità.
  • Le elezioni degli organi statutari dovranno avere luogo con il voto segreto salvo che almeno il 50% più uno dei delegati partecipanti al Congresso richieda la votazione per appello nominale.

Per le materie di competenza della Direzione nazionale, l’espressione del voto può avvenire anche in via elettronica, mediante posta elettronica certificata, a condizione che le modalità di voto garantiscano l’identificazione dei votanti.

La Direzione nazionale può, altresì, essere tenuta in videoconferenza prevedendo che gli intervenuti siano dislocati in più luoghi, contigui o distanti, collegati via audio/video.

A tal fine è necessario che vengano soddisfatti i seguenti requisiti:

a) nell’avviso di convocazione devono essere indicati i luoghi video/audio collegati al luogo dove saranno presenti il Presidente e il segretario;

b) il Presidente e il segretario siano presenti nello stesso luogo;

c) il Presidente sia in grado di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

d) deve essere rispettato il principio di parità di trattamento tra gli intervenuti;

e) il soggetto che verbalizza sia in grado di percepire adeguatamente l’andamento e gli eventi da verbalizzare;

f) gli intervenuti devono poter partecipare alla discussione e alla votazione simultaneamente sugli

argomenti posti all’ordine del giorno.

Di tali condizioni si deve dare atto in sede di verbale.

La Direzione nazionale ha il compito di:

  • eleggere i due Vicepresidenti dell’AIC, di cui uno con funzioni vicarie, mediante voto segreto o per acclamazione o per appello nominale;
  • eleggere nel suo seno, a maggioranza assoluta dei presenti, i componenti della Giunta Esecutiva
  • approvare annualmente il rendiconto consuntivo accompagnato dalla relazione del Revisore Unico, su proposta del Presidente, entro il mese di giugno dell’anno successivo a quello di riferimento e deliberare sulla relazione del preventivo di spesa;
  • promuovere dibattiti su specifici temi e portare avanti iniziative capaci di incidere sulla politica agricola, dell’agroalimentare e della piccola pesca;
  • deliberare data e luogo di svolgimento del Congresso nazionale alla sua naturale scadenza o nei casi previsti dal presente statuto;
  • stabilire le norme che regolano il Congresso nazionale;
  • emanare regolamenti interni;
  •    deliberare le proposte di modifiche allo statuto, su indicazione della Giunta Esecutiva, da sottoporre al Congresso nazionale per la loro approvazione;
  • nominare, eventualmente e qualora lo ritenga opportuno ai sensi dell’art. 8, il Presidente Onorario.

 Quando, tra un Congresso e l’altro, il Presidente nazionale dell’AIC si dimette o viene a cessare dalla carica per altra causa per cui occorre eleggere il nuovo Presidente, la Direzione, convocata dal Vice-presidente Vicario, procede alla nomina del nuovo Presidente fra i componenti della Direzione stessa. Il Presidente così nominato resta in carica fino alla celebrazione del Congresso da effettuarsi nei modi e nei termini di cui all’art. 6.

La Direzione nazionale si riunisce in via ordinaria una volta l’anno o quando il Presidente lo ritenga utile e opportuno, su proposta della Giunta esecutiva, o ogni qualvolta ne facciano richiesta scritta e motivata i due terzi dei suoi componenti.

Alle riunioni della Direzione nazionale partecipano con voto consultivo i Presidenti degli organismi aderenti, promossi o collegati all’AIC, se non già membri della stessa, ad esclusione di quelli costituiti in forma societaria.

Le riunioni della Direzione nazionale sono valide quando in prima convocazione sono presenti almeno la metà più uno dei suoi componenti eletti e in carica ed in seconda convocazione, che non può aver luogo lo stesso giorno della prima, qualunque sia il numero dei presenti.

La Direzione nazionale, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

ART. 10

La Giunta Esecutiva

La Giunta Esecutiva, formata da un numero minimo di sette ad un numero massimo di tredici membri, è composta dal Presidente nazionale, eletto dal Congresso, dai Vicepresidenti, da membri eletti dalla Direzione nazionale, scelti fra i componenti della stessa.

Essa si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga utile e necessario o su richiesta dei due terzi dei componenti.

Essa:

  • coordina ed attua l’attività dell’Associazione ad ogni livello;
  • provvede all’organizzazione, al coordinamento ed al funzionamento degli uffici centrali e periferici;
  • delibera, l’acquisto, la permuta e la vendita di beni dell’Associazione; assunzioni di mutui, prestiti e impegni finanziari nell’ambito delle linee di politica finanziaria decise dalla Direzione nazionale;
  • delibera sugli atti di straordinaria amministrazione, da sottoporre all’approvazione della Direzione nazionale alla prima riunione utile;
  • nomina e revoca gli organi statutari del Patronato INPAL – Presidente, Consiglio di Amministrazione e Collegio dei Sindaci – e ne coordina l’attività;

–  nomina gli organi statutari delle società promosse dall’AIC e/o enti alla stessa collegati e delibera in   merito alla loro revoca;

– propone le modifiche statutarie alla Direzione nazionale per la successiva approvazione da parte del Congresso nazionale;

  • nomina e revoca i componenti degli organi statutari degli enti promossi o collegati;
  • fissa e determina la quota di tesseramento che ciascuna delle sue articolazioni, di cui all’art.17, deve corrispondere annualmente per ogni suo associato all’AIC nazionale;
  • istituisce sedi di rappresentanza e proprie strutture organizzative anche all’estero;
  • inibisce, a suo insindacabile giudizio, l’uso della sigla e del logo alle sedi territoriali in conseguenza dell’insorgere di controversie giudiziarie da queste promosse o contro queste promosse dall’AIC nazionale, ovvero in presenza di attività o condotte da parte delle predette sedi territoriali che siano comunque ritenute lesive dell’immagine, o più in generale di qualsiasi diritto dell’AIC, ovvero in presenza di irregolarità organizzative e/o amministrative;
  • determina e disciplina con regolamento le modalità e le formalità del tesseramento;
  • nomina i comitati di tecnici ed i consulenti e/o i procuratori legali e gli esperti dei settori;
  • nomina il Direttore ed il Comitato di Redazione del periodico “Avvenire Agricolo”;
  • propone al Presidente la convocazione della Direzione nazionale dell’A.I.C. e il relativo ordine del giorno;
  • approva il regolamento finanziario, contabile e di spesa;
  • predispone entro il mese di giugno di ciascun anno, il rendiconto finanziario consuntivo e il previsionale di spesa che il Revisore Unico provvederà a firmare e per cui predisporrà anche la relazione di accompagno. Il rendiconto finanziario consuntivo e il previsionale di spesa saranno sottoposti all’approvazione della Direzione nazionale;
  • redige regolare verbale delle sue riunioni, sottoscritto dal Presidente, o da chi ne fa le veci, e dal Segretario verbalizzante, o in alternativa, redige regolare verbale della riunione che verrà poi letto ed approvato nella prima riunione utile, salvo che si renda necessario procedere a dare immediata esecutività a determinate deliberazioni e in tal caso verrà letto e sottoposto ad approvazione nella medesima riunione il dispositivo della deliberazione assunta;
  • delibera l’ammissione degli associati ordinari e collettivi, l’autorizzazione, nonché l’inibizione dell’uso della sigla e del logo da parte delle sedi territoriali, nei casi stabiliti dallo statuto.

La Giunta esecutiva, nell’esercizio della sua funzione di vigilanza sugli enti promossi o collegati, può deliberare il commissariamento delle strutture indicate nell’art. 3 del presente statuto e/o la proposta di revoca e decadenza degli amministratori, nonché può intraprendere ogni azione cautelare  nei confronti degli stessi in caso di gravi irregolarità, ovvero nel caso in cui, per fatti attinenti agli organi statutari e/o alla loro operatività, non risultino perseguite le finalità di cui l’AIC si è fatta promotrice e, quindi, in caso di:

  • violazione delle norme statutarie;
  • inerzia degli organismi statutari che determini impedimento, anche temporaneo, al regolare esercizio dell’attività dell’ente;
  • decadenza degli organi statutari;
  • mancanza della maggioranza dei componenti degli organi statutari.

La Giunta Esecutiva, in caso di necessità ed urgenza, potrà esercitare i poteri della Direzione nazionale, con l’obbligo di sottoporre a ratifica, nella riunione immediatamente successiva della stessa, i provvedimenti adottati.

Alle riunioni della Giunta Esecutiva partecipano, se necessario ed all’uopo invitati in ragione degli argomenti trattati ma senza diritto di voto, i Presidenti delle società promosse dall’AIC e/o enti alla stessa collegati.

Le riunioni della Giunta sono validamente costituite con la presenza della maggioranza assoluta dei membri eletti e le delibere sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Per le materie di competenza della Giunta Esecutiva, l’espressione del voto può avvenire anche in via elettronica, mediante posta elettronica certificata, a condizione che le modalità di voto garantiscano l’identificazione dei votanti.

La Giunta Esecutiva può, altresì, essere tenuta in videoconferenza prevedendo che gli intervenuti siano dislocati in più luoghi, contigui o distanti, collegati via audio/video.

A tal fine è necessario che vengano soddisfatti i seguenti requisiti:

a) nell’avviso di convocazione devono essere indicati i luoghi video/audio collegati al luogo dove saranno presenti il Presidente e il segretario;

b) il Presidente e il segretario siano presenti nello stesso luogo;

c) il Presidente sia in grado di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

d) deve essere rispettato il principio di parità di trattamento tra gli intervenuti;

e) il soggetto che verbalizza sia in grado di percepire adeguatamente l’andamento e gli eventi da verbalizzare;

f) gli intervenuti devono poter partecipare alla discussione e alla votazione simultaneamente sugli

argomenti posti all’ordine del giorno.

Di tali condizioni si deve dare atto in sede di verbale.

ART. 11

Il Revisore Unico

Il Revisore Unico è nominato dal Congresso nazionale e resta in carica fino alla celebrazione del Congresso nazionale successivo.

Non possono essere nominati Revisori Unici i dipendenti e i dirigenti dell’AIC.

Il Revisore unico è nominato tra i soggetti iscritti all’Albo dei Revisori Contabili.

Il Revisore Unico controlla l’amministrazione dell’Associazione; accerta la regolare tenuta della contabilità; verifica con cadenza trimestrale la consistenza di cassa; presenta, dopo avere eseguito i necessari controlli, il rendiconto consuntivo e il previsionale di spesa e redige la relazione di accompagno ai bilanci da sottoporre alla Direzione nazionale.

Delle verifiche del Revisore Unico deve essere redatto verbale, trascritto in apposito registro e sottoscritto dagli intervenuti.

È a discrezione delle federazioni regionali, interprovinciali, provinciali e zonali autonome nominare il Revisore Unico di pertinenza.

Per i Revisori Unici nominati ai vari livelli territoriali dell’Associazione, valgono le stesse norme del Revisore Unico nazionale.

Nel caso in cui negli organi di gestione periferici non sia previsto il Revisore Unico, resta diritto dell’associato chiedere conto delle entrate e delle uscite. 

ART. 12

Il Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri, è composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dal Congresso nazionale tra gli associati con le modalità previste dal presente statuto.

Essi restano in carica fino alla celebrazione del Congresso successivo.

I membri effettivi eleggono il Presidente a maggioranza assoluta.

Il Collegio nazionale dei Probiviri esamina e decide, in via definitiva:

  • in unico grado sulle controversie o provvedimenti disciplinari che comportano la decadenza dalla carica tra AIC e gli altri Enti promossi o collegati;
  • in unico grado sulle controversie insorte tra gli associati e l’AIC;
  • in unico grado per le controversie relative agli organi dell’AIC;
  • delibera l’espulsione ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 4 dello statuto, degli associati e della struttura associativa locale.

Il Collegio dei Probiviri emette, inoltre, provvedimenti disciplinari riguardanti i componenti degli organi nazionali, regionali, provinciali, interprovinciali e zonali autonomi.

I ricorsi pervenuti al Collegio dei Probiviri devono essere esaminati, con decisione definitiva, entro il termine di novanta giorni dalla ricezione degli stessi, salvo eventuali proroghe.

Le decisioni motivate del Collegio devono essere riportate in apposito verbale.

Gli associati sono obbligati a rimettere esclusivamente alla decisione del Collegio dei Probiviri la risoluzione di tutte le controversie che comunque riguardino i rapporti fra essi e l’applicazione delle norme statutarie e dei regolamenti.

ART. 13

Il Centro Studi

Il centro studi AIC è un ufficio di consulenza dell’Associazione.

Sono compiti del centro studi:

  1. approfondire i problemi di politica sindacale ed economica nazionale o più limitatamente per aree geografiche o per settori di attività, su incarico della Giunta Esecutiva, con conseguente predisposizione di relazioni e proposte;
  2. sviluppare attività di ricerca, studio e documentazione, in particolare fornendo alla Giunta Esecutiva relazioni sui principali argomenti di attualità nel mondo agricolo;
  3. organizzare corsi permanenti dei quadri sindacali dell’AIC, nonché seminari di studio per l’aggiornamento dei quadri stessi;
  4. promuovere convegni di studio, ricerche e monitoraggi su problemi ed argomenti di particolare rilievo sociale e di politica sindacale agricola indicati dalla Giunta Esecutiva.

Per lo svolgimento dei suddetti compiti il centro studi può avvalersi sia di risorse interne che esterne all’associazione nei limiti delle disponibilità finanziarie programmate su decisione della Giunta Esecutiva.

ART. 14

Comparto AIC Giovani

L’AIC, nell’ambito associativo, con il Comparto AIC Giovani promuove e organizza l’impegno e la rappresentanza di giovani imprenditori e operatori del mondo agricolo, fino ai quarant’anni d’età; a tale scopo la Giunta esecutiva ha la facoltà di nominare un coordinatore nazionale al quale affidare, in particolare, i compiti per la promozione di ogni iniziativa necessaria allo sviluppo dell’imprenditoria agricola giovanile, definendo funzioni e durata dell’incarico.

Il coordinatore nazionale può essere individuato dalla Giunta esecutiva fra i membri della Direzione Nazionale o anche fra imprenditori agricoli associati all’ AIC.

La Giunta esecutiva, su richiesta del coordinatore nazionale del comparto “AIC Giovani”, può nominare coordinatori regionali e/o territoriali, a cui delegare a livello locale gli specifici compiti affidati per la promozione di iniziative e per la rappresentanza di imprenditori e operatori agricoli fino ai quarant’anni d’età.

ART.15

L’Istituto di patronato e di assistenza sociale

L’INPAL, acronimo di Istituto Nazionale Per l’Assistenza ai Lavoratori, è l’organismo promosso dall’AIC attraverso il quale l’Associazione intende tutelare gli interessi dei lavoratori nei complessi settori della previdenza e dell’assistenza sociale.

La Giunta Esecutiva nazionale dell’AIC nomina, e all’occorrenza revoca, i componenti del Consiglio d’Amministrazione; nomina il Presidente nazionale e il Collegio dei sindaci.

I Comitati Direttivi Regionali, Interprovinciali e Provinciali dell’AIC nonché le sedi zonali autonome, ognuno per il profilo di stretta competenza, hanno il compito di organizzare, ciascuno per il proprio territorio, il patronato INPAL locale, in linea con le indicazioni fornite dal Consiglio di amministrazione del patronato, nel rispetto delle competenze previste e fatte salve eventuali deroghe deliberate dallo stesso Consiglio di amministrazione, provvedendo a:

  1. suggerire, in relazione alle esigenze locali, le direttive generali atte a realizzare la più efficace azione nell’ambito del territorio della provincia;
  2. promuovere la più efficace e tempestiva collaborazione tra l’ufficio Provinciale e le sedi periferiche dell’Associazione Italiana Coltivatori da realizzarsi con la nomina a collaboratore locale e volontario di un elemento dirigente particolarmente attivo, avente il compito di ricevere in loco le pratiche, di procedere alla loro prima istruttoria e di trasmetterle all’ufficio Provinciale o Zonale dell’INPAL;
  3. vigilare sull’attività dei Responsabili delle sedi;
  4. curare i rapporti con la stampa e divulgare informazioni sulle iniziative dell’Istituto, anche a mezzo di pubblicazioni.

Il Consiglio di Amministrazione nazionale dell’INPAL e la Direzione nazionale dell’AIC non rispondono, in nessun caso, di obbligazioni, decisioni ed impegni assunti a qualsiasi titolo dai Comitati Regionali, Interprovinciali, Provinciali e zonali autonomi dell’AIC.

ART. 16

La Stampa

“Avvenire Agricolo” è il periodico dell’AIC.

La Giunta Esecutiva dell’Associazione ne nomina il Direttore ed il Comitato di Redazione.

ART. 17

Organizzazione Territoriale

L’AIC si articola sul territorio attraverso associazioni costituite su base regionale, interprovinciale, provinciale e zonali autonome, con le diramazioni locali.

Più federazioni provinciali possono fondersi in un’unica sede interprovinciale secondo quanto previsto dal successivo art. 27 del presente statuto.

Nelle città metropolitane possono essere costituite e riconosciute una sede provinciale e più sedi di pari livello.

Le sedi o strutture periferiche regionali, interprovinciali, provinciali e zonali autonome hanno proprio patrimonio, sono distinti soggetti di diritto con piena e totale autonomia giuridica, amministrativa, finanziaria e contabile.

Le diramazioni locali, ove costituite con delibera dei Comitati Direttivi Regionali, Interprovinciali, Provinciali e Zonali autonomi dell’AIC, possono a loro volta avere propria autonomia giuridica, organizzativa e amministrativa, rispondendo direttamente ai predetti Comitati Direttivi.

Ciascuna sede periferica, pertanto, è responsabile delle obbligazioni assunte o che su di essa gravano a qualsiasi titolo e per le quali risponde con il fondo comune e il proprio patrimonio, fatta salva la concorrente, personale e solidale responsabilità di coloro che hanno agito in nome e per conto della sede periferica.

Le sedi o strutture regionali, interprovinciali, provinciali e zonali autonome di AIC con le eventuali diramazioni locali devono adeguarsi alle finalità statutarie di AIC, rappresentano l’AIC stessa sul territorio di competenza e non devono porsi in contrasto con le attività e le direttive provenienti direttamente dalla struttura nazionale dell’AIC.

A ogni modo le sedi o strutture regionali, interprovinciali, provinciali e zonali autonome con le loro diramazioni locali essendo dotate di una propria autonomia organizzativa e gestionale, sono del tutto indipendenti rispetto all’Associazione nazionale, anche sotto un profilo strettamente negoziale e processuale.

Le sedi o strutture regionali, interprovinciali, provinciali e zonali autonome di AIC con le loro diramazioni locali sono, dunque, le uniche titolari di qualsivoglia rapporto giuridico intrapreso e posto in essere che non può assolutamente riflettersi nella sfera giuridica di AIC.

È da escludersi, pertanto, ogni responsabilità di AIC in relazione alle obbligazioni assunte direttamente dalle sedi o strutture locali, ancorché preordinate al perseguimento di finalità istituzionali comuni.

L’AIC nazionale con sede in Roma, nonché i soggetti che la rappresentano e l’amministrano non hanno, pertanto, alcuna responsabilità giuridica, amministrativa, contabile e fiscale in relazione all’attività svolta dalle sedi periferiche e agli obblighi di qualsiasi tipo e natura che gravano sulle stesse.

La Giunta Esecutiva può istituire sedi di rappresentanza e proprie strutture organizzative anche all’estero.

La Giunta Esecutiva, a suo insindacabile giudizio, è competente a deliberare l’inibizione dell’uso della sigla e del logo alle sedi territoriali in conseguenza dell’insorgere di controversie giudiziali da queste promosse o contro queste promosse dall’AIC nazionale, ovvero in presenza di attività o condotte da parte delle predette sedi territoriali che siano comunque ritenute lesive dell’immagine, o più in generale di qualsiasi diritto dell’AIC, ovvero in presenza di irregolarità organizzative e/o amministrative.

Nel caso in cui in una sede territoriale ricorrano gravi e comprovate irregolarità organizzative, amministrative o contabili e fra queste rientrano anche, ma non solo, la mancata approvazione dei rendiconti annuali nei termini statutari approvati dagli organismi territorialmente preposti, o quando per dimissioni o altre cause venga a mancare la metà più uno dei componenti degli organi direttivi, o nel caso di palesi e gravi violazioni dello statuto, nonché nel caso in cui non si sia provveduto al tesseramento annuale degli associati entro i termini stabiliti dalla Giunta Esecutiva nazionale, ovvero vengano disattesi i regolamenti vigenti in ordine alle modalità e formalità del tesseramento, il Presidente nazionale ha facoltà di nominare un Commissario; tale nomina comporta la decadenza degli organi eletti.

In caso di commissariamento tutti i rapporti giuridici, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, di natura amministrativa, fiscale, contabile, previdenziale etc., sono del tutto svincolati rispetto ad AIC nazionale, anche sotto un profilo strettamente negoziale e processuale, restando, infatti, di competenza esclusiva delle sedi territoriali.

La decisione di commissariamento deve indicare:

  • il nome del Commissario o dei Commissari;
  • i poteri ed i compiti del Commissario;
  • la durata del commissariamento.

All’atto dell’insediamento il Commissario, nominato dal Presidente nazionale, è tenuto a redigere il regolare verbale di consegna unitamente al responsabile della precedente gestione.

Alcuna responsabilità può essere fatta valere in capo al Commissario per gli atti compiuti e le obbligazioni contratte dai rappresentanti legali della Federazione prima del commissariamento: degli stessi restano personalmente responsabili coloro che hanno agito in nome e per conto della sede.

I Commissari devono predisporre apposita relazione nella quale riassumere l’attività svolta, illustrare quella futura e rappresentare anticipatamente le spese di straordinaria amministrazione.

Tale relazione, di norma mensile, ma obbligatoriamente trimestrale salvo un minore termine assegnato, dovrà essere sottoposta all’esame del Presidente nazionale.

L’attività del Commissario sarà indirizzata a ristabilire le condizioni di normale operatività della sede territoriale e a ricostituire la Federazione.

Per tutto quanto attiene alla gestione della sede, il Commissario è tenuto a confrontarsi costantemente con l’AIC nazionale, che dovrà di volta in volta autorizzarlo espressamente al compimento di ogni e qualsiasi atto di ordinaria o straordinaria amministrazione.

Il Commissario resta personalmente responsabile degli atti compiuti in violazione di tali doveri.

Il Commissario, per tutta la durata del mandato, avrà la rappresentanza – anche giudiziale – della struttura commissariata.

ART. 18

Le Federazioni Regionali

Le Federazioni Regionali sono organizzate al pari delle Federazioni Provinciali.

Esse hanno personalità giuridica, ad ogni effetto di legge, sotto il profilo giuridico, amministrativo, finanziario e contabile.

La Federazione Regionale provvede annualmente, in occasione del rinnovo dell’iscrizione, a richiedere all’AIC nazionale il rilascio delle tessere associative anche per conto delle proprie diramazioni locali di cui all’art. 17, come previsto dal precedente art. 4.

Sono organi regionali AIC:

  1. Il Congresso Regionale
  2. Il Comitato Direttivo Regionale;
  3. Il Presidente Regionale;
  4. Il Revisore Unico, se nominato.

ART. 19

Il Congresso Regionale

Il Congresso Regionale ha luogo, in via ordinaria, ogni cinque anni e ogni qualvolta ne faccia richiesta scritta e motivata la maggioranza dei 2/3 dei componenti del Comitato Direttivo Regionale, o su richiesta motivata del Presidente nazionale AIC, che in ogni caso deve stabilire le norme di convocazione e le modalità di celebrazione.

Il Congresso Regionale discute e decide sui problemi agricoli, agroalimentari e della piccola pesca della Regione, nel quadro delle linee della politica dell’Associazione a livello nazionale e comunitario.

Il Congresso Regionale elegge il Comitato Direttivo Regionale con le modalità previste dallo statuto; può nominare il Revisore Unico ed elegge i delegati al Congresso nazionale, sulla base delle norme emanate dalla Direzione nazionale.

ART. 20

Il Comitato Direttivo Regionale

Il Comitato Direttivo Regionale è l’organo di direzione politica ed è composto da un minimo di cinque ad un massimo di undici componenti e obbligatoriamente tre membri supplenti, che devono essere iscritti all’Associazione.

Esso si riunisce, in via ordinaria, una volta all’anno ed ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente Regionale o ne faccia richiesta scritta e motivata la maggioranza assoluta dei componenti.

Il Comitato Direttivo Regionale elegge:

  • il Presidente Regionale;
  • il Vicepresidente.

Il Comitato Direttivo Regionale promuove, attua e coordina ogni attività in favore dei produttori agricoli e degli altri settori rappresentati nell’ambito della politica e delle direttive degli organi nazionali dell’Associazione.

Su proposta del Presidente regionale, delibera la costituzione delle diramazioni locali di cui all’art. 17.

Entro la fine di aprile di ogni anno il Comitato approva, unitamente ai Presidenti delle diramazioni locali costituite e ove previsto, il rendiconto finanziario consuntivo e il previsionale di spesa della Federazione Regionale.

L’AIC regionale risponde direttamente di fronte ai terzi ed in giudizio di tutte le obbligazioni assunte.

ART. 21

Il Presidente Regionale

Il Presidente Regionale dell’AIC, eletto dal Comitato Direttivo Regionale secondo le modalità di cui all’art.6 in quanto applicabili:

  • ha la rappresentanza legale della Federazione Regionale, a tutti gli effetti di legge, assume il personale e vigila sullo stesso ai sensi delle disposizioni vigenti;
  • firma gli atti ufficiali;
  • convoca e presiede il Comitato Direttivo Regionale;
  • organizza l’Ufficio regionale del Patronato INPAL di cui all’art. 15 del presente statuto, se costituito, in linea con le indicazioni fornite dal Consiglio di amministrazione del patronato e nel rispetto delle competenze previste.  
  • può delegare particolari funzioni al Vicepresidente e, in caso di impedimento, può delegare per iscritto i suoi poteri allo stesso;
  • provvede all’apertura dei conti correnti bancari e/o postali intestati all’AIC Regionale.
  • promuove la costituzione nel proprio territorio delle diramazioni locali di cui all’art. 17, nonché provvede ad ogni altra eventuale e successiva variazione che dovesse intervenire, dandone comunicazione alla Direzione nazionale AIC;
  • può convocare e presiedere le assemblee delle diramazioni locali per l’elezione degli organi sociali.

Il Presidente Regionale, che intenda rassegnare le dimissioni, deve comunicarle per iscritto al Comitato Direttivo Regionale; quando, tra un Congresso e l’altro, il Presidente Regionale si dimette o viene a cessare dalla carica per altra causa il Vicepresidente convoca il Comitato Direttivo Regionale per avviare gli adempimenti necessari all’elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente, così eletto, resterà in carica fino alla celebrazione del Congresso da effettuarsi nei modi e nei termini di cui all’art. 6 in quanto applicabili.

ART. 22

Le Federazioni Provinciali

La Federazione Provinciale è la struttura a prevalente carattere organizzativo dell’Associazione sul territorio.

Essa ha personalità giuridica, ad ogni effetto di legge, sotto il profilo giuridico, amministrativo, finanziario e contabile.

Con decisione del Presidente nazionale, in relazione alla eventuale costituzione di Federazioni Provinciali non ancora operanti, la Federazione Provinciale limitrofa può essere autorizzata allo svolgimento in altro ambito provinciale di tutte le attività connesse alle finalità istituzionali dell’AIC.

La Federazione Provinciale provvede annualmente, in occasione del rinnovo dell’iscrizione, a richiedere all’AIC nazionale il rilascio delle tessere associative anche per conto delle diramazioni locali di cui all’art. 17, come previsto dal precedente art. 4.

Sono organi provinciali AIC:

  1. il Congresso Provinciale;
  2. il Comitato Direttivo Provinciale;
  3. il Presidente Provinciale;
  4. il Revisore Unico, se nominato.

ART. 23

Il Congresso Provinciale

Il Congresso Provinciale ha luogo, in via ordinaria, ogni cinque anni e ogni qualvolta ne faccia richiesta scritta e motivata la maggioranza dei 2/3 dei componenti del Comitato Direttivo Provinciale, o su richiesta motivata del Presidente nazionale AIC, che in ogni caso deve stabilire le norme di convocazione e le modalità di celebrazione.

Il Congresso Provinciale discute e decide sui problemi agricoli, agroalimentari e della piccola pesca della provincia, nel quadro delle linee della politica dell’Associazione a livello nazionale, Regionale e Comunitario.

Il Congresso Provinciale elegge il Comitato Direttivo provinciale con le modalità previste dallo statuto; può nominare il Revisore Unico ed elegge i delegati al Congresso nazionale, sulla base delle norme emanate dalla Direzione nazionale.

ART. 24

Il Comitato Direttivo Provinciale

Il Comitato Direttivo Provinciale è composto da un minimo di cinque ad un massimo di undici componenti e obbligatoriamente tre membri supplenti, che devono essere iscritti all’Associazione.

Esso si riunisce, in via ordinaria, una volta l’anno e ogni qualvolta si renda necessario o ne faccia richiesta scritta e motivata la maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Il Comitato Direttivo Provinciale elegge nel suo seno:

  • il Presidente Provinciale;
  • il Vicepresidente.

Le riunioni del Comitato Direttivo Provinciale sono validamente costituite con la partecipazione della maggioranza assoluta dei suoi componenti e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Il Comitato Direttivo Provinciale:

  • attua le deliberazioni della Giunta Esecutiva nazionale riguardanti l’organizzazione, il coordinamento ed il funzionamento degli Uffici periferici;
  • delibera su tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano di competenza del Presidente nazionale e della Giunta Esecutiva riguardanti l’organizzazione provinciale;
  • approva a maggioranza assoluta il rendiconto annuale consuntivo e il previsionale di spesa entro il 30 aprile di ogni anno;
  • organizza il locale Patronato INPAL di cui all’art. 15 del presente statuto, in linea con le indicazioni fornite dal Consiglio di amministrazione del patronato e nel rispetto delle competenze previste.

L’AIC Provinciale è responsabile nei confronti dei terzi di tutte le obbligazioni sorte e ad essa riferibili.

ART. 25

Il Presidente Provinciale

Il Presidente Provinciale viene eletto dal Comitato Direttivo Provinciale.

Il Presidente Provinciale:

  • ha la rappresentanza legale della Federazione Provinciale a tutti gli effetti di legge, assume il personale e vigila sullo stesso ai sensi delle disposizioni vigenti;
  • firma gli atti ufficiali;
  • provvede all’apertura di conti correnti bancari e/o postali intestati all’Associazione Provinciale;
  • convoca e presiede il Direttivo Provinciale;
  • organizza l’Ufficio provinciale del Patronato INPAL, se costituito, in linea con le indicazioni fornite dal Consiglio di amministrazione del patronato e nel rispetto delle competenze previste
  • può delegare particolari funzioni al Vicepresidente o ad un componente del Comitato Direttivo;
  • può conferire al Vicepresidente, in caso di impedimento temporaneo di non oltre due mesi, per iscritto i suoi poteri;

Il Presidente Provinciale che intenda rassegnare le dimissioni deve comunicarle per iscritto al Comitato Direttivo Provinciale; quando, tra un Congresso e l’altro, il Presidente Provinciale si dimette o viene a cessare dalla carica per altra causa il Vicepresidente convoca il Comitato Direttivo Provinciale per avviare gli adempimenti necessari all’elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente così eletto resterà in carica fino alla celebrazione del Congresso da effettuarsi nei modi e nei termini di cui all’art. 6, per quanto applicabili.

ART. 26

Le Sedi zonali autonome

In casi di comprovata eccezionalità, tenuto conto di particolari esigenze del territorio, il Presidente nazionale può autorizzare la costituzione di sedi zonali autonome, riconoscendo loro piena autonomia funzionale, giuridica, politica e organizzativa.

In simili casi il tesseramento viene effettuato direttamente con la sede nazionale. Dette sedi zonali autonome svolgono il loro Congresso ogni cinque anni ed eleggono il Comitato Direttivo Zonale autonomo e i delegati al Congresso nazionale, sulla base delle norme emanate dalla Direzione nazionale.

Le sedi zonali autonome possono a loro volta costituire proprie diramazioni locali, che rispondono direttamente al Comitato Direttivo Zonale autonomo; a tale organo si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui all’art. 24, che disciplinano la composizione e le funzioni del Comitato Direttivo Provinciale.

Al Presidente della sede zonale autonoma si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’art. 25, che disciplinano i criteri di elezione, i poteri e le funzioni del Presidente Provinciale.

ART. 27

Le Federazioni Interprovinciali

In ambito regionale più Federazioni provinciali possono fondersi in un’unica Federazione interprovinciale.

La fusione deve essere deliberata da ciascun Congresso Provinciale delle Federazioni interessate e sarà efficace solo dopo riconoscimento e ratifica del Presidente nazionale.

La Federazione Interprovinciale avrà piena autonomia sotto ogni profilo giuridico, amministrativo, finanziario e contabile.

Sono organi della Federazione Interprovinciale

  • il Congresso interprovinciale, composto da tutti gli iscritti delle province accorpate in unica Federazione;
  • il Comitato Direttivo Interprovinciale, composto da un minimo di cinque ad un massimo di undici componenti e obbligatoriamente tre membri supplenti;
  • il Presidente Interprovinciale.

Per la composizione, l’elezione, le competenze e il funzionamento degli organi si applicano le medesime norme previste per gli organi statutari provinciali.

Il Congresso Interprovinciale ha specifica e aggiuntiva prerogativa di individuare la sede principale dell’unica Federazione Interprovinciale ed eventualmente di deliberare lo scioglimento della Federazione Interprovinciale stessa, con la maggioranza qualificata dei due terzi degli aventi diritto al voto e salvo ratifica del Presidente nazionale.

ART. 28

Decadenza

Il componente di un organo statutario dell’AIC o di un organo statutario di uno degli enti da questa promossi, che non partecipi per tre volte consecutive alle riunioni di detto organo, senza darne adeguata giustificazione, decade automaticamente dalla carica.    

Il componente di un organo statutario dell’AIC o di uno degli enti da questa promossi, che faccia, contestualmente, parte di qualsiasi organo e/o organismo di altra organizzazione concorrenziale, decade dalla carica, previo esame, verifica e decisione da parte della Giunta Esecutiva.

La decadenza è dichiarata dall’organo di appartenenza e si perfeziona con la notifica all’interessato presso il suo domicilio eletto.

ART. 29

Entrate

Costituiscono entrate dell’Associazione:       

  1. l’importo delle tessere annuali di iscrizione dovuto dagli Associati e le quote associative, fermo restando che la quota di iscrizione, così come previsto dall’art. 4, competerà in parte all’AIC nazionale ed in parte alla struttura territoriale locale a cui si rivolge per l’adesione il singolo iscritto;
  2. i contributi di singoli, enti, organismi pubblici e le sottoscrizioni volontarie;
  3. le liberalità e/o le donazioni (nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni di leggi);
  4. i diritti ed i proventi derivanti dai servizi resi agli associati comunque inerenti o direttamente connessi alle attività statutarie istituzionali;
  5. eventuali dividendi derivanti da partecipazioni societarie;
  6. le quote associative delle organizzazioni promosse.

ART. 30

Esercizio Finanziario

L’Esercizio Finanziario ha inizio il primo di gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

ART. 31

Norme Generali

In ogni sede territoriale AIC, sulla base di un principio di reciprocità, possono essere svolte, nei confronti di soggetti iscritti ad altre organizzazioni, attività che costituiscano pratica attuazione degli scopi istituzionali dell’associazione stessa, purché, per legge, regolamento, atto costitutivo e/o statuto, queste ultime perseguano i medesimi obiettivi.

ART. 32

Obbligo di rendiconto economico e finanziario

Ad ogni sede AIC organizzata secondo le modalità del presente statuto, è fatto obbligo di redigere ed approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario consuntivo.

ART. 33

Eleggibilità

In ogni sede AIC a qualsiasi livello organizzativo, è garantita l’eleggibilità degli organi amministrativi secondo il principio del voto singolo nel rispetto della sovranità dell’assemblea degli associati che abbiano pagato la quota della tessera entro i termini perentori stabiliti dagli organi competenti.

ART. 34

Pubblicità delle Convocazioni

In ogni sede AIC deve essere data ampia pubblicità alle convocazioni delle assemblee dei soci, alle riunioni degli organi collegiali, alle relative deliberazioni ed ai bilanci o rendiconti.

Le assemblee degli iscritti devono essere convocate con idonea pubblicità.

ART. 35

Diritto di partecipazione

Possono prendere parte ai lavori del Congresso nazionale le Federazioni in regola con il versamento delle quote associative relative al tesseramento.

ART. 36

Libri sociali

In ogni sede AIC è fatto obbligo agli organi di gestione amministrativa di tenere aggiornati a norma di legge i libri sociali.

ART. 37

Divieto di distribuzione degli utili

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non sia imposta dalla legge.

ART. 38

Quota associativa

La quota associativa, essendo personale, è intrasmissibile e non può essere ceduta a terzi.

ART. 39

Dirigenti

I dirigenti sindacali dell’associazione rientrano tra i soggetti considerati all’ art. 3 del d.lgs. n.564/1996 ed in coerenza con la legge n. 300/1970 e s.m.i.

ART. 40

Patrimonio

Il patrimonio dell’AIC è costituito:

  1. dai beni mobili ed immobili che per qualunque causa vengano in proprietà dell’associazione;
  2. dalle somme destinate a speciali riserve, finché non siano erogate;
  3. da donazioni e contribuzioni di vario genere.

ART. 41

Riservatezza

Tutti i componenti degli organi sono tenuti alla riservatezza sui lavori del rispettivo organo, ove la divulgazione di notizie sia pregiudizievole per gli interessi dell’AIC, restando impregiudicato il diritto di dibattito politico, sindacale all’interno e fuori l’organo.

ART. 42

Scioglimento

Per lo scioglimento dell’AIC è necessario il voto favorevole di almeno due terzi dei delegati, così come previsti in prima convocazione, aventi diritto a partecipare al Congresso nazionale appositamente convocato, non potendosi perfezionare lo scioglimento con il numero legale di cui alla seconda convocazione.

In caso di scioglimento dell’associazione il patrimonio dell’ente sarà devoluto ad altra associazione avente finalità analoghe o avente fini di pubblica utilità.

ART. 43

Modifiche Statutarie

Il presente statuto può essere modificato dal Congresso nazionale dell’Associazione con il voto favorevole dei due terzi dei delegati.

Il Congresso nazionale delega la Direzione nazionale ad apportare a maggioranza dei due terzi tutte le modifiche allo statuto che dovessero rendersi necessarie ed urgenti per la vita e la funzionalità dell’associazione.

Tutte le modifiche eventualmente introdotte dovranno essere sottoposte a ratifica al primo Congresso successivo, ma l’eventuale annullamento di norme introdotte dalla Direzione nazionale non avrà effetto retroattivo.

ART. 44

Entrata in vigore dello Statuto

Le norme contenute nel presente statuto entreranno in vigore dal momento della loro approvazione. Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del codice civile ed alle leggi in materia, ivi comprese quelle regionali.

ART. 45

Foro Competente

Per qualsiasi controversia la competenza è del Foro di Roma.

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