Che cosa ha comunicato l’INPS con il messaggio n° 4079 del 22 novembre 2021?
Il 22 novembre 2021, l’INPS ha pubblicato sul suo sito (www.inps.it) il messaggio n° 4079 e con esso ha comunicato la proroga della promozione del lavoro agricolo per i percettori delle indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL, aventi contratti a temine e datori di lavoro nel settore agricolo.
A cosa fa riferimento la proroga?
La proroga fa riferimento all’articolo 94 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (di seguito decreto Rilancio) che ha previsto, in relazione all’emergenza epidemiologica da COVID-19, che i percettori di ammortizzatori sociali – limitatamente al periodo di sospensione a zero ore della prestazione lavorativa – nonché i percettori delle indennità NASpI e DIS-COLL e del Reddito di cittadinanza possono stipulare con datori di lavoro del settore agricolo contratti a termine non superiori a 30 giorni, rinnovabili per ulteriori 30 giorni, senza subire la perdita o la riduzione dei benefici previsti, nel limite di 2.000 euro per l’anno 2020. In attuazione della richiamata disposizione, l’Istituto ha fornito le relative istruzioni applicative con la circolare n. 76/2020.
Successivamente, il decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 (di seguito decreto Sostegni-bis) ha previsto un’ulteriore proroga che ha previsto che le disposizioni di cui all’articolo 94 del decreto Rilancio si applicano fino alla data del 31 dicembre 2021 e, ove lo stato di emergenza fosse successivo a tale data, la richiamata disposizione si applica fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19.
Qual è lo stato attuale della proroga della promozione del lavoro agricolo?
Attualmente, i percettori delle prestazioni NASpI e DIS-COLL possono, in corso di fruizione delle stesse, stipulare con datori di lavoro del settore agricolo contratti a termine non superiori a 30 giorni, rinnovabili per ulteriori 30 giorni, nel limite di 2.000 euro per l’anno 2021, senza subire la sospensione/decadenza dal diritto alla prestazione o l’abbattimento della stessa.
Quali sono le ulteriori precisazioni fornite dall’INPS?
L’INPS precisa che i 30 giorni si computano prendendo in considerazione le giornate di effettivo lavoro e non la durata in sé del contratto di lavoro. A tale ultimo riguardo, pertanto, sarà cura dell’interessato comunicare all’Istituto – attraverso le consuete modalità (trasmissione del modello “NASpI-Com”) – le giornate in cui, nell’ambito del contratto di lavoro, questi presta l’attività lavorativa.
Qualora i suddetti contratti stipulati con datori di lavoro del settore agricolo superino il limite di 30 giorni, rinnovabile di ulteriori 30 giorni, e/o superino il limite di reddito pari a 2.000 euro per l’anno 2021, le prestazioni di disoccupazione di cui i lavoratori sono beneficiari saranno nuovamente soggette agli istituti del cumulo e della sospensione dell’indennità di disoccupazione, nonché alla decadenza legislativamente previsti rispetto alle predette indennità di NASpI e DIS-COLL.
L’Istituto fa presente, altresì, che la contribuzione versata per lo svolgimento delle prestazioni lavorative presso i datori di lavoro del settore agricolo sarà considerata utile ai fini di eventuali successive prestazioni di disoccupazione. La contribuzione versata durante il periodo di mantenimento della NASpI è utile tanto ai fini dei requisiti per l’accesso, quanto ai fini della determinazione della durata di una nuova prestazione di disoccupazione.
Vuoi maggiori informazioni? L’Associazione Italiana Coltivatori insieme al Patronato INPAL ricorda che è possibile consultare qui la comunicazione ufficiale dell’INPS con tutti i dettagli e gli allegati relativi al messaggio n° 4079 del 22 novembre 2021.