Dl Agosto, tutte le novità/Sostegno per aziende colpite da calamità

Alcuni emendamenti al Dl Agosto approvati in Commissione Bilancio questo fine settimana toccano anche le imprese agricole. Vediamoli insieme.

  • Interventi in favore delle imprese agricole danneggiate da eventi atmosferici dal 24 marzo al 3 aprile 2020.

Le imprese agricole ubicate nei territori che hanno subito danni in conseguenza delle eccezionali gelate occorse nel periodo dal 24 marzo al 3 aprile 2020 per le produzioni per le quali non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, in deroga all’articolo 1, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell’attività economica e produttiva di cui all’articolo 5 del citato decreto legislativo n. 102 del 2004. Le regioni e le province autonome di Trento e di Balzano possono conseguentemente deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi di cui al presente collima, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per fare fronte ai danni subiti dalle imprese agricole danneggiate dalle eccezionali gelate occorse nel periodo dal 24 marzo al 3 aprile 2020, la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale – interventi di indennizzo di cui all’articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di 10 milioni di euro per l’anno 2020.

  • Misure urgenti in materia di eventi atmosferici calamitosi per i territori del Veneto colpiti il 22 e 23 agosto 2020.
  1. Al fine di adottare, nei limiti dello stanziamento di cui al presente articolo, misure per far fronte alle conseguenze degli eventi atmosferici calamitosi del 22 e del 23 agosto 2020 che hanno colpito il territorio delle provincie di Verona, Vicenza e Padova, presso il Ministero dell’interno è istituito un fondo, con stanziamento di 7 milioni di euro per l’anno 2020.
  2. Con decreto del ministero dell’interno da adottare di concerto con il ministero dell’economia e delle finanze sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo anche al fine di assicurare il rispetto di limite di spesa di cui al comma 1.