Disoccupazione Agricola: domande entro il 31 marzo

La disoccupazione agricola è una prestazione assistenziale che spetta agli operai agricoli per indennizzare i periodi non lavorati nell’anno a causa della stagionalità particolare del settore primario.

👨‍🌾 DISOCCUPAZIONE AGRICOLA: A CHI SPETTA?

L’indennità di disoccupazione agricola è una prestazione economica a cui hanno diritto i lavoratori agricoli dipendenti e le figure equiparate. In particolare, la prestazione spetta a:

  • Operai agricoli a tempo determinato iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli dipendenti;
  • Operai agricoli a tempo indeterminato che vengono assunti o licenziati nel corso dell’anno civile, dando luogo, così, a eventuali periodi di mancata occupazione al di fuori del contratto di lavoro;
  • Piccoli coloni;
  • Compartecipanti familiari;
  • Piccoli coltivatori diretti che integrano fino a 51 le giornate di iscrizione negli elenchi nominativi mediante versamenti volontari.

🧤 DISOCCUPAZIONE AGRICOLA: QUALI REQUISITI SONO RICHIESTI?

L’indennità di disoccupazione spetta ai lavoratori agricoli che:

  • siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli dipendenti, per l’anno cui si riferisce la domanda o che abbiano un rapporto di lavoro agricolo a tempo indeterminato solo per una parte dell’anno di competenza della prestazione dando luogo, così, a eventuali periodi di mancata occupazione al di fuori del contratto di lavoro;
  • abbiano almeno due anni di anzianità nell’assicurazione contro la disoccupazione involontaria (mediante l’iscrizione negli elenchi agricoli, ovvero lavoro agricolo con qualifica OTI per almeno due anni civili antecedenti la domanda o, in alternativa, con l’iscrizione negli elenchi, ovvero lavoro agricolo con qualifica OTI, per l’anno di competenza della prestazione e l’accreditamento di un contributo contro la disoccupazione involontaria per attività dipendente non agricola precedente al biennio di riferimento della prestazione);
  • abbiano almeno 102 contributi giornalieri nel biennio costituito dall’anno cui si riferisce l’indennità e dall’anno precedente.

📆 DECORRENZA E DURATA

L’indennità spetta per un numero di giornate pari a quelle lavorate entro il limite massimo di 365 giornate annue, dalle quali si dovranno detrarre:

  • le giornate di lavoro dipendente agricolo e non agricolo;
  • le giornate di lavoro in proprio agricolo e non agricolo;
  • le giornate indennizzate a titolo di malattia, maternità, infortunio, ecc.;
  • quelle non indennizzabili, quali, per esempio, quelle successive all’espatrio definitivo.

💶 QUANTO SPETTA

L’indennità spetta nella misura del 40% della retribuzione di riferimento. Dall’importo spettante viene detratto il 9% dell’indennità giornaliera di disoccupazione a titolo di contributo di solidarietà. Questa trattenuta viene effettuata per un massimo di 150 giorni. Agli operai agricoli a tempo indeterminato l’indennità viene erogata per un importo pari al 30% della retribuzione effettiva. Non è applicata la trattenuta per contributo di solidarietà. L’indennità viene pagata direttamente dall’INPS in un’unica soluzione ed arriva direttamente con bonifico sul conto corrente dell’operaio agricolo richiedente.

🙋 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA AL PATRONATO INPAL

La domanda di indennità di disoccupazione agricola deve essere presentata tra il 1° gennaio ed entro il 31 marzo 2024. Per fare domanda di disoccupazione agricola o per avere qualsiasi altra informazione puoi sempre rivolgerti ad uno dei tanti patronati Inpal presenti in tutta Italia.

Fonte: Inps – indennità di disoccupazione agricola