Le questioni giuridiche sollevate dall’accordo UE-Mercosur
Il 17 gennaio 2026 l’UE e il Mercosur hanno firmato due accordi: l’Interim Trade Agreement (iTA) e l’EU-Mercosur Partnership Agreement (EMPA). Il primo costituisce un trattato di libero scambio, mentre il secondo prevede forme di coordinamento politico.
michele sacco
Il 17 gennaio 2026 l’UE e il Mercosur hanno firmato due accordi: l’Interim Trade Agreement (iTA) e l’EU-Mercosur Partnership Agreement (EMPA). Il primo costituisce un trattato di libero scambio, mentre il secondo prevede forme di coordinamento politico.
Tuttavia, il Parlamento Europeo (PE) ha richiesto alla Corte di Giustizia di pronunciarsi sulla compatibilità degli accordi con i trattati. Il PE solleva questioni formali, legate a come gli accordi sono stati conclusi, e sostanziali, legate a cosa è previsto nell’iTA.
Problemi formali
La distinzione dei due accordi operata dalla Commissione nel corso delle negoziazioni è cruciale. L’EMPA, in quanto accordo quadro misto, richiede l’unanimità in Consiglio e la ratifica dei 27 Stati Membri. Al contrario, l’iTA rientra nella politica commerciale comune, competenza esclusiva dell’UE, richiedendo dunque solo una maggioranza qualificata in Consiglio e il consenso del PE.
Secondo il PE, lo scorporo delle questioni commerciali nell’iTA violerebbe le direttive del 1999, cioè il mandato negoziale dato dal Consiglio alla Commissione. La divisione in due strumenti distinti avrebbe permesso per l’iTA di aggirare illegittimamente due requisiti: da un lato l’unanimità in Consiglio, dall’altro le ratifiche da parte degli Stati Membri, così eludendo i parlamenti nazionali.
Problemi sostanziali dell’iTA
Il PE ha sollevato anzitutto dei dubbi sul meccanismo di riequilibrio. L’art. 21.4(b) permetterebbe a una parte di contestare una “misura” altrui che, a prescindere dalla sua legittimità, pregiudichi sostanzialmente i benefici dell’accordo. Peraltro, ai sensi dell’art. 1.3(k), il termine “misura” include anche normative adottate ma “non pienamente attuate al termine dei negoziati”. Il PE teme che ciò possa comportare pressioni sull’UE affinché questa non adotti o applichi avanzate misure ambientali o di sicurezza alimentare.
Infine, il PE ritiene che l’iTA minacci il principio di precauzione, restringendone l’ambito di applicazione alle sole situazioni in cui sussiste il “rischio di un grave degrado ambientale o un rischio per la sicurezza e la salute sul lavoro”. Similmente, il capo dedicato alle misure sanitarie e fitosanitarie prevedrebbe una riduzione dei controlli e minerebbe la capacità dell’UE di regolare autonomamente la materia.
Conclusione
In sintesi, il PE ha sollevato numerose questioni, legate all’allocazione di competenze in senso orizzontale (fra istituzioni europee) e verticale (fra UE e Stati Membri), nonché in materia di protezione della salute, dei consumatori e dell’ambiente. Spetterà alla Corte valutare se le interpretazioni del PE rispecchino l’accordo e se i vizi procedurali e di contenuto lamentati corrispondano a una violazione dei trattati.
La Commissione ha annunciato l’applicazione provvisoria dell’iTA a partire da maggio 2026. Tuttavia, se la Corte dovesse ritenere fondati i dubbi sollevati dal PE, gli accordi dovranno essere modificati prima di poter entrare in vigore in via definitiva.
