LE SOCIETA’ A
RESPONSABILITA’ LIMITATA
LIBRO V (DEL LAVORO) – TITOLO V (DELLE
SOCIETA’) - CAPO VII (SOCIETA’ A RESPONSABILITA’
LIMITATA)
| Nozione |
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Art.
2472 (Nozione)
Nella società a responsabilità
limitata (disp. di att.al c.c 216) per le obbligazioni sociali
risponde soltanto la società con il suo patrimonio.
Le quote di partecipazione dei soci
non possono essere rappresentate da azioni. |
Art.
2462 (Responsabilità)
Nella società a responsabilità
limitata per le obbligazioni sociali risponde soltanto la
società con il suo patrimonio.
In caso di insolvenza della
società, per le obbligazioni sociali sorte nel periodo in cui
l'intera partecipazione e' appartenuta ad una sola persona,
questa risponde illimitatamente quando i conferimenti non
siano stati effettuati secondo quanto previsto dall'articolo
2464, o fin quando non sia stata attuata la pubblicità
prescritta dall'articolo 2470 |
| Denominazione
sociale |
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Art. 2473 (Denominazione sociale)
La denominazione sociale, in
qualunque modo formata, deve contenere l`indicazione di
società a responsabilità limitata (c.c.2564 e
seguenti). |
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| Capitale
sociale |
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Art.
2474 (Capitale
sociale)
La società deve costituirsi con un
capitale non inferiore a 20 milioni di lire (c.c.2250,
2496).
Le quote di conferimento dei soci
possono essere di diverso ammontare, ma in nessun caso
inferiori a lire mille (c.c.2482, 2500).
Se la quota di conferimento è
superiore al minimo, deve essere costituita da un ammontare
multiplo di lire mille.
Se il valore di un conferimento in
natura non raggiunge l`ammontare minimo o un multiplo di
questo, la differenza deve essere integrata mediante
conferimento in danaro |
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| Costituzione |
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Art.
2475 (Costituzione)
La società deve costituirsi per
atto pubblico. L`atto costitutivo deve indicare:
l) il cognome e il nome, la data e
il luogo di nascita, il domicilio, la cittadinanza di ciascun
socio;
2) la denominazione, la sede della
società e le eventuali sedi secondarie;
3) l`oggetto sociale (c.c.2620,
2630);
4) l`ammontare del capitale
sottoscritto e versato;
5) la quota di conferimento di
ciascun socio e il valore dei beni e dei crediti
conferiti
6) le norme secondo le quali gli
utili devono essere ripartiti (c.c.2492);
7) il numero, il cognome e il nome,
la data e il luogo di nascita degli amministratori e i loro
poteri, indicando quali tra essi hanno la rappresentanza della
società (c.c.2384);
8) il numero, il cognome e il nome,
la data e il luogo di nascita dei componenti del collegio
sindacale nei casi previsti dall`art. 2488;
9) la durata della
società;
10) l`importo globale, almeno
approssimativo, delle spese per la costituzione poste a carico
della società.
Si applicano alla società a
responsabilità limitata le disposizioni degli artt. 2328,
ultimo comma, 2329, 2330, 2331 primo e secondo comma,
2332, con esclusione del n. 8 e 2341.mod. dalla legge
24.11.2000 n. 340
La società può essere costituita
con atto unilaterale. In tal caso, per le operazioni compiute
in nome della società prima della sua iscrizione è
responsabile, in solido con coloro che hanno agito, anche il
socio fondatore. |
Art.
2463 (Costituzione)
La società può essere costituita
con contratto o con atto unilaterale.
L'atto costitutivo deve essere
redatto per atto pubblico e deve indicare:
1) il cognome e il nome o la
denominazione, la data e il luogo di nascita o di
costituzione, il domicilio o la sede, la cittadinanza di
ciascun socio;
2) la denominazione, contenente
l'indicazione di società a responsabilità limitata, e il
comune ove sono poste la sede della società e le eventuali
sedi secondarie;
3) l'attività' che costituisce
l'oggetto sociale;
4) l'ammontare del capitale, non
inferiore a diecimila euro, sottoscritto e di quello
versato;
5) i conferimenti di ciascun socio
e il valore attribuito crediti e ai beni conferiti in
natura;
6) la quota di partecipazione di
ciascun socio;
7) le norme relative al
funzionamento della società, indicando quelle concernenti
l'amministrazione, la rappresentanza;
8) le persone cui e' affidata
l'amministrazione e gli eventuali soggetti incaricati del
controllo contabile;
9) l'importo globale, almeno
approssimativo, della spese per la costituzione poste a carico
della società.
Si applicano alla società a
responsabilità limitata le disposizioni degli articoli 2329,
2330, 2331, 2332 e 2341. |
| Pubblicità |
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Art. 2475
bis (Pubblicità)
Quando le quote appartengono ad un
solo socio o muta la persona dell`unico socio, gli
amministratori devono depositare per l`iscrizione nel registro
delle imprese una dichiarazione contenente l`indicazione del
cognome e nome, della data e luogo di nascita, del domicilio e
cittadinanza dell`unico socio.
Quando si costituisce o
ricostituisce la pluralità dei soci, gli amministratori ne
devono depositare la dichiarazione per l`iscrizione nel
registro delle imprese.
L`unico socio o colui che cessi di
essere tale può provvedere alla pubblicità prevista nei commi
precedenti.
Le dichiarazioni degli
amministratori devono essere depositate entro trenta giorni
dall`iscrizione nel libro dei soci e devono indicare la data
di tale iscrizione.mod. dalla legge 24.11.2000 n.
340 |
Art.
2470 (Efficacia
e pubblicità)
Il trasferimento delle
partecipazioni ha effetto di fronte alla società dal momento
dell'iscrizione nel libro dei soci secondo quanto previsto nel
successivo comma.
L'atto di trasferimento, con
sottoscrizione autenticata, deve essere depositato entro
trenta giorni, a cura del notaio autenticante, presso
l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione
e' stabilita la sede sociale. L'iscrizione del trasferimento
nel libro dei soci ha luogo, su richiesta dell'alienante o
dell'acquirente, verso esibizione del titolo da cui risultino
il trasferimento e l'avvenuto deposito. In caso di
trasferimento a causa di morte il deposito e l'iscrizione sono
effettuati a richiesta dell'erede o del legatario verso
presentazione della documentazione richiesta per l'annotazione
nel libro dei soci dei corrispondenti trasferimenti in materia
di società per azioni.
Se la quota e' alienata con
successivi contratti a più persone, quella tra esse che per
prima ha effettuato in buona fede l'iscrizione nel registro
delle imprese e' preferita alle altre, anche se il suo titolo
e' di data posteriore.
Quando l'intera partecipazione
appartiene ad un solo socio o muta la persona dell'unico
socio, gli amministratori devono depositare per l'iscrizione
del registro delle imprese una dichiarazione contenente
l'indicazione del cognome e nome o della denominazione, della
data e del luogo di nascita o di costituzione, del domicilio o
della sede e cittadinanza dell'unico socio.
Quando si costituisce o
ricostituisce la pluralità dei soci, gli amministratori ne
devono depositare apposita dichiarazione per l'iscrizione nel
registro delle imprese.
L'unico socio o colui che cessa di
essere tale può provvedere alla pubblicità prevista nei commi
precedenti.
Le dichiarazioni degli
amministratori previste dai precedenti quarto e quinto comma
devono essere depositate entro trenta giorni dall'iscrizione
nel libro dei soci e devono indicare la data di tale
iscrizione. |
| Conferimenti |
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Art.
2476 (Conferimenti ed acquisti della società da
fondatori, soci ed amministratori)
Si applicano ai conferimenti dei
soci e agli acquisti da parte della società di beni o crediti
dei fondatori, dei soci e degli amministratori le disposizioni
degli artt. 2342, 2343 e 2343 bis.
In caso di costituzione della
società con atto unilaterale il conferimento in danaro deve
essere interamente versato ai sensi dell`art. 2329, n. 2 Cod.
Civ. In caso di aumento di capitale eseguito nel periodo in
cui vi è un unico socio il conferimento in danaro deve essere
interamente versato al momento della
sottoscrizione.
Se viene meno la pluralità dei
soci, i versamenti ancora dovuti devono essere effettuati
entro tre mesi. |
Art.
2464 (Conferimenti)
Il valore dei conferimenti non può
essere complessivamente inferiore all'ammontare globale del
capitale sociale.
Possono essere conferiti tutti gli
elementi dell'attivo suscettibili di valutazione
economica.
Se nell'atto costitutivo non e'
stabilito diversamente, il conferimento deve farsi in
danaro.
Alla sottoscrizione dell'atto
costitutivo deve essere versato presso una banca almeno il
venticinque per cento dei conferimenti in danaro e l'intero
soprapprezzo o, nel caso di costituzione con atto unilaterale,
il loro intero ammontare. Il versamento può essere sostituito
dalla stipula, per un importo almeno corrispondente, di una
polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con le
caratteristiche determinate con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri; in tal caso il socio può in ogni
momento sostituire la polizza o la fideiussione con il
versamento del corrispondente importo in danaro.
Per i conferimenti di beni in
natura e di crediti si osservano le disposizioni degli
articoli 2254 e 2255. Le quote corrispondenti a tali
conferimenti devono essere integralmente liberate al momento
della sottoscrizione.
Il conferimento può anche avvenire
mediante la prestazione di una polizza di assicurazione o di
una fideiussione bancaria con cui vengono garantiti, per
l'intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal
socio aventi per oggetto la prestazione d'opera o di servizi a
favore della società. In tal caso, se l'atto costitutivo lo
prevede, la polizza o la fideiussione possono essere
sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione
del corrispondente importo in danaro presso la
società.
Se viene meno la pluralità dei
soci, i versamenti ancora dovuti devono essere effettuati nei
novanta giorni. |
| Stima dei
conferimenti |
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Art. 2465 (Stima dei conferimenti di beni in natura e di
crediti)
Chi conferisce beni in natura o
crediti deve presentare la relazione giurata di un esperto o
di una società di revisione iscritti nel registro dei revisori
contabili o di una società di revisione iscritta nell'apposito
registro albo. La relazione, che deve contenere la descrizione
dei beni o crediti conferiti, l'indicazione dei criteri di
valutazione adottati e l'attestazione che il loro valore e'
almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini della
determinazione del capitale sociale e dell'eventuale
soprapprezzo, deve essere allegata all'atto
costitutivo.
La disposizione del precedente
comma si applica in caso di acquisto da parte della società,
per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale
sociale, di beni o di crediti dei soci fondatori, dei soci e
degli amministratori, nei due anni dalla iscrizione della
società nel registro delle imprese. In tal caso l'acquisto,
salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, deve essere
autorizzato con decisione dei soci a norma dell'articolo
2479.
Nei casi previsti dai precedenti
commi si applicano il secondo comma dell'articolo 2343 ed il
quarto e quinto comma dell'articolo 2343-bis. |
| Disciplina del socio
moroso |
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Art.
2477 (Mancato
pagamento delle quote)
Se il socio non esegue il pagamento
della quota nel termine prescritto, gli amministratori possono
diffidare il socio moroso ad eseguirlo nel termine di trenta
giorni.
Decorso inutilmente questo termine,
gli amministratori possono vendere, a rischio e per conto del
socio moroso, la sua quota per il valore risultante
dall`ultimo bilancio approvato. I soci hanno diritto di
preferenza nell`acquisto. In mancanza di offerte per
l`acquisto, la quota è venduta all`incanto.
Se la vendita non può aver luogo
per mancanza di compratori, gli amministratori possono
escludere il socio, trattenendo le somme riscosse, salvo il
risarcimento dei maggiori danni. Il capitale deve essere
ridotto in misura corrispondente.
Il socio in mora nei versamenti non
può esercitare il diritto di voto. |
Art.
2466 (Mancata
esecuzione dei conferimenti)
Se il socio non esegue il
conferimento nel termine prescritto, gli amministratori
diffidano il socio moroso ad eseguirlo nel termine di trenta
giorni.
Decorso inutilmente questo termine
gli amministratori, qualora non ritengano utile promuovere
azione per l'esecuzione dei conferimenti dovuti, possono
vendere agli altri soci in proporzione della loro
partecipazione la quota del socio moroso. La vendita e'
effettuata a rischio e pericolo del medesimo per il valore
risultante dall'ultimo bilancio approvato. In mancanza di
offerte per l'acquisto, se l'atto costitutivo lo consente, la
quota e' venduta all'incanto.
Se la vendita non può aver luogo
per mancanza di compratori, gli amministratori escludono il
socio, trattenendo le somme riscosse. Il capitale deve essere
ridotto in misura corrispondente.
Il socio moroso non può partecipare
alle decisioni dei soci.
Le disposizioni dei precedenti
commi si applicano anche nel caso in cui per qualsiasi motivo
siano scadute o divengano inefficaci la polizza assicurativa o
la garanzia bancaria prestate ai sensi dell'articolo 2464.
Resta salva in tal caso la possibilità del socio di
sostituirle con il versamento del corrispondente importo di
danaro. |
| Finanziamenti dei
soci |
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Art.
2467 (Finanziamenti dei soci)
Il rimborso dei finanziamenti dei
soci a favore della società e' postergato rispetto alla
soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nell'anno
precedente la dichiarazione di fallimento della società, deve
essere restituito.
Ai fini del precedente comma
s'intendono finanziamenti dei soci a favore della società
quelli, in qualsiasi forma effettuati, che sono stati concessi
in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di
attività esercitata dalla società, risulta un eccessivo
squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto
oppure in una situazione finanziaria della società nella quale
sarebbe stato ragionevole un conferimento. |
| Partecipazioni |
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Art.
2468 (Quote di
partecipazione)
Le partecipazioni dei soci non
possono essere rappresentate da azioni ne’costituire oggetto
di sollecitazione all'investimento.
Salvo quanto disposto dal quarto
comma del presente articolo, i diritti sociali spettano ai
soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno
posseduta. Se l'atto costitutivo non prevede diversamente, le
partecipazioni dei soci sono determinate in misura
proporzionale al conferimento.
Resta salva la possibilità che
l'atto costitutivo preveda l'attribuzione a singoli soci di
particolari diritti riguardanti l'amministrazione della
società o la distribuzione degli utili.
Salvo diversa disposizione
dell'atto costitutivo e salvo in ogni caso quanto previsto dal
primo comma dell'articolo 2473, i diritti previsti dal
precedente comma possono essere modificati solo con il
consenso di tutti i soci.
Nel caso di comproprietà di una
partecipazione, i diritti dei comproprietari devono essere
esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le
modalità previste dagli articoli 1105 e 1106. Nel caso di
pegno, usufrutto o sequestro delle partecipazioni si applica
l'articolo 2352 |
| Prestazioni
accessorie |
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L`atto costitutivo può prevedere
l`obbligo dei soci al compimento di prestazioni accessorie. Si
applicano in tal caso le disposizioni del primo e del terzo
comma dell`art. 2345. Le
quote a cui e connesso l`obbligo delle prestazioni anzidette
sono trasferibili soltanto con il consenso degli
amministratori (c.c.2479, 2480). |
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| Trasferimento delle
partecipazioni sociali |
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Art.
2479 (Trasferimento della quota)
Le quote sono trasferibili per atto
tra vivi e per successione a causa di morte, salvo contraria
disposizione dell`atto costitutivo.
Il trasferimento delle quote ha
effetto di fronte alla società dal momento dell`iscrizione nel
libro dei soci.
L`iscrizione del trasferimento nel
libro dei soci ha luogo nei trenta giorni dal deposito di cui
al quarto comma, su richiesta dell`alienante o
dell`acquirente, verso esibizione del titolo da cui risultino
il trasferimento e l`avvenuto deposito.
L`atto di trasferimento delle
quote, con sottoscrizione autenticata, deve essere depositato
entro trenta giorni per l`iscrizione, a cura del notaio
autenticante, presso l`ufficio del registro delle imprese
nella cui circoscrizione e sta a la sede sociale |
Art.
2469 (Trasferimento delle partecipazioni)
Le partecipazioni sono liberamente
trasmissibili per atto tra vivi e per successione a causa di
morte, salvo contraria disposizione dell'atto
costitutivo.
Qualora l'atto costitutivo preveda
l'intrasferibilità' delle partecipazioni o ne subordini il
trasferimento al gradimento di organi sociali, di soci o di
terzi senza prevederne condizioni e limiti, o ponga condizioni
o limiti che nel caso concreto impediscono il trasferimento a
causa di morte, il socio o i suoi eredi possono esercitare il
diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2473. In tali casi
l'atto costitutivo può stabilire un termine, non superiore a
due anni dalla costituzione della società o dalla
sottoscrizione della partecipazione, prima del quale il
recesso non può essere esercitato |
| Pubblicità dei
trasferimenti mortis causa |
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vecchio
testo |
nuovo
testo |
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Art. 2479
bis (Pubblicità
dei trasferimenti a causa di morte)
Il deposito dei trasferimenti a
causa di morte per l`iscrizione nel registro delle imprese e
la conseguente iscrizione nel libro dei soci avvengono verso
presentazione della documentazione richiesta per l`annotazione
nel libro dei soci dei corrispondenti trasferimenti in materia
di società per azioni. Il deposito e l`iscrizione sono
effettuati a richiesta dell`erede o del
legatario. |
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| Espropriazione delle
quote |
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vecchio
testo |
nuovo
testo |
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Art.
2480 (Espropriazione della quota)
La quota può formare oggetto di
espropriazione.
L`ordinanza del giudice che dispone
la vendita della quota deve essere notificata alla società a
cura del creditore.
Se la quota non è liberamente
trasferibile e il creditore, il debitore e la società non si
accordano sulla vendita della quota stessa, la vendita ha
luogo all`incanto; ma la vendita è priva di effetto se, entro
dieci giorni dall`aggiudicazione, la società presenta un altro
acquirente che offra lo stesso prezzo.
Le disposizioni del comma
precedente si applicano anche nel caso di fallimento di un
socio. |
Art.
2471 (Espropriazione della partecipazione)
La partecipazione può formare
oggetto di espropriazione. Il pignoramento si esegue mediante
notificazione al debitore e alla società e successiva
iscrizione nel registro delle imprese. Gli amministratori
procedono senza indugio all'annotazione nel libro dei
soci.
L'ordinanza del giudice che dispone
la vendita della partecipazione deve essere notificata alla
società a cura del creditore.
Se la partecipazione non è
liberamente trasferibile e il creditore, il debitore e la
società non si accordano sulla vendita della quota stessa, la
vendita ha luogo all'incanto; ma la vendita è priva di effetto
se, entro dieci giorni dall'aggiudicazione, la società
presenta un altro acquirente che offra lo stesso
prezzo.
Le disposizioni del comma
precedente si applicano anche in caso di fallimento di un
socio. |
| Altri diritti sulle
quote |
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vecchio
testo |
nuovo
testo |
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Art.
2471-bis (Pegno,
usufrutto e sequestro della partecipazione)
La partecipazione può formare
oggetto di pegno, usufrutto e sequestro. Salvo quanto disposto
dal terzo comma dell'articolo che precede, si applicano le
disposizioni dell'articolo 2352. |
| Responsabilità
dell’alienante per i versamenti ancora dovuti |
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vecchio
testo |
nuovo
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Art.
2481 (Responsabilità dell`alienante per i versamenti
ancora dovuti)
Nel caso di cessione della quota
l`alienante è obbligato solidalmente (c.c.1292) con
l`acquirente, per il periodo di tre anni dal trasferimento,
per i versamenti ancora dovuti.
Il pagamento non può essere
domandato all`alienante se non quando la richiesta al socio
moroso è rimasta infruttuosa. |
Art.
2472 (Responsabilità dell'alienante per i versamenti
ancora dovuti)
Nel caso di cessione della
partecipazione l'alienante è obbligato solidalmente con
l'acquirente, per il periodo di tre anni dall'iscrizione del
trasferimento nel libro dei soci, per i versamenti ancora
dovuti.
Il pagamento non può essere
domandato all'alienante se non quando la richiesta al socio
moroso è rimasta infruttuosa. |
| Divisibilità della
quota |
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vecchio
testo |
nuovo
testo |
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Art.
2482 (Divisibilità della quota)
Salvo contraria disposizione
dell’atto costitutivo, le quote sono divisibili nel caso di
successione a causa di morte o di alienazione, purché siano
osservate le disposizioni del secondo e terzo comma dell’art.
2474.
Se una quota sociale diventa
proprietà comune di più persone, si applica l’art.
2347. |
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| Recesso del
socio |
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vecchio
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nuovo
testo |
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Art.
2473 (Recesso
del socio)
L'atto costitutivo determina
quando il socio può recedere dalla società e le relative
modalità. In ogni caso il diritto di recesso compete ai soci
che non hanno consentito al cambiamento dell'oggetto o del
tipo di società, alla sua fusione o scissione, alla revoca
dello stato di liquidazione al trasferimento della sede
all'estero alla eliminazione di una o più cause di recesso
previste dall'atto costitutivo e al compimento di operazioni
che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto
della società determinato nell'atto costitutivo o una
rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci a norma
dell'articolo 2468, quarto comma. Restano salve le
disposizioni in materia di recesso per le società soggette ad
attività di direzione e coordinamento.
Nel caso di società contratta a
tempo indeterminato il diritto di recesso compete al socio in
ogni momento e può essere esercitato con un preavviso di
almeno sei mesi; l'atto costitutivo può prevedere un periodo
di preavviso di durata maggiore purché non superiore ad un
anno.
I soci che recedono dalla società
hanno diritto di ottenere il rimborso della propria
partecipazione in proporzione del patrimonio sociale. Esso a
tal fine è determinato tenendo conto del suo valore di mercato
al momento della dichiarazione di recesso; in caso di
disaccordo la determinazione è compiuta tramite relazione
giurata di un esperto nominato dal tribunale, che provvede
anche sulle spese, su istanza della parte più diligente; si
applica in tal caso il primo comma dell'articolo
1349.
Il rimborso delle partecipazioni
per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere
eseguito entro sei mesi dalla comunicazione del medesimo fatta
alla società. Esso può avvenire anche mediante acquisto da
parte degli altri soci proporzionalmente alle loro
partecipazioni oppure da parte di un terzo concordemente
individuato da soci medesimi. Qualora cio' non avvenga, il
rimborso e' effettuato utilizzando riserve disponibili o in
mancanza corrispondentemente riducendo il capitale sociale; in
quest'ultimo caso si applica l'articolo 2482 e, qualora sulla
base di esso non risulti possibile il rimborso della
partecipazione del socio receduto, la società viene posta in
liquidazione.
Il recesso non può essere
esercitato e, se già esercitato, e' privo di efficacia, se la
società revoca la delibera che lo legittima ovvero se e'
deliberato lo scioglimento della società. |
| Esclusione del
socio |
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vecchio
testo |
nuovo
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Art.
2473-bis (Esclusione del socio)
L'atto costitutivo può prevedere
specifiche ipotesi di esclusione per giusta causa del socio.
In tal caso si applicano le disposizioni del precedente
articolo, esclusa la possibilità del rimborso della
partecipazione mediante riduzione del capitale
sociale. |
| Operazioni sulle proprie
partecipazioni |
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vecchio
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nuovo
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Art.
2483 (Operazioni
sulle proprie quote)
In nessun caso la società può
acquistare o accettare in garanzia le quote proprie, ovvero
accordare prestiti o fornire garanzie per il loro acquisto o
la loro sottoscrizione. |
Art.
2474 (Operazioni
sulle proprie partecipazioni)
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| Convocazione
dell’assemblea |
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vecchio
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Art.
2484 (Convocazione dell`assemblea)
Salvo diversa disposizione
dell`atto costitutivo, l`assemblea deve essere convocata dagli
amministratori con raccomandata spedita ai soci almeno otto
giorni prima dell`adunanza nel domicilio risultante dal libro
dei soci.
Nella lettera devono essere
indicati il giorno, il luogo e l`ora dell`adunanza e l`elenco
delle materie da trattare. |
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| Diritto di
voto |
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vecchio
testo |
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Art.
2485 (Diritto di
voto)
Ogni socio ha diritto ad almeno un
voto nell`assemblea. Se la quota è multipla di lire mille
(c.c.2474), il socio ha diritto a un voto per ogni mille
lire. |
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| Delibere
assembleari |
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vecchio
testo |
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testo |
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Art.
2486 (Deliberazioni dell`assemblea)
Salvo diversa disposizione
dell`atto costitutivo, l`assemblea ordinaria delibera
(c.c.2630) col voto favorevole di tanti soci che rappresentino
la maggioranza del capitale sociale, e l`assemblea
straordinaria delibera col voto favorevole di tanti soci che
rappresentino almeno due terzi del capitale
sociale.
Alle assemblee dei soci si
applicano le disposizioni degli artt. 2363, 2364, 2365, 2367,
2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2377, 2378 e 2379.
Alla società a responsabilità
limitata non e consentita l`emissione di
obbligazioni.
Art. 2490 bis Contratti con il
socio unico
I contratti tra la società e
l`unico socio o le operazioni a favore dell`unico socio
devono, anche quando non è stata attuata la pubblicità di cui
all`art. 2475 bis, essere trascritti nel libro indicato nel n.
3 del primo comma dell`art. 2490 o risultare da atto
scritto.
I crediti dell`unico socio non
illimitatamente responsabile nei confronti della società non
sono assistiti da cause legittime di prelazione.
Art. 2493 Pubblicazione del
bilancio e dell`elenco dei soci e dei titolari di diritti su
quote sociali
Il bilancio approvato
dall`assemblea e l`elenco dei soci e degli altri titolari di
diritti su quote sociali devono essere depositati presso
l`ufficio del registro delle imprese a norma dell`art.
2435. |
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| Amministrazione |
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vecchio
testo |
nuovo
testo |
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Salvo diversa disposizione
dell`atto costitutivo l`amministrazione della società deve
essere affidata a uno o più soci. Si applicano all`amministrazione della società gli
artt. 2381, 2382, 2383, primo, terzo, quarto, sesto e settimo
comma, 2384, 2384 bis, 2385, 2386, 2388, 2389, 2390, 2391
2392, 2393, 2394, 2395, 2396 e 2434.mod. dalla legge
24.11.2000 n. 340 |
Art.
2475 (Amministrazione della società)
Salvo diversa disposizione
dell'atto costitutivo, l'amministrazione della società e'
affidata a uno o più soci nominati con decisione dei soci
presa ai sensi dell'articolo 2479.
All'atto di nomina degli
amministratori si applicano il quarto e quinto comma
dell'articolo 2383.
Quando l'amministrazione e'
affidata a più persone, queste costituiscono il consiglio di
amministrazione. L'atto costitutivo può tuttavia prevedere,
salvo quanto disposto nell'ultimo comma del presente articolo,
che l'amministrazione sia ad esse affidata disgiuntamente
oppure congiuntamente; in tali casi si applicano,
rispettivamente, gli articoli 2257 e 2258.
Qualora sia costituito un consiglio
di amministrazione, l'atto costitutivo può prevedere che le
decisioni siano adottate mediante consultazione scritta o
sulla base del consenso espresso per iscritto. In tal caso dai
documenti sottoscritti dagli amministratori devono risultare
con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il
consenso alla stessa.
La redazione del progetto di
bilancio e dei progetti di fusione o scissione, nonché le
decisioni di aumento del capitale ai sensi dell'articolo 2481
sono in ogni caso di competenza del consiglio di
amministrazione. |
| Rappresentanza |
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vecchio
testo |
nuovo
testo |
| |
Art.
2475-bis (Rappresentanza della società)
Gli amministratori hanno la
rappresentanza generale della società.
Le limitazioni ai poteri degli
amministratori che risultano dall'atto costitutivo o dall'atto
di nomina, anche se pubblicate, non sono opponibili ai terzi,
salvo che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a
danno della società. |
| Conflitto di
interessi |
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vecchio
testo |
nuovo
testo |
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Art.
2475-ter (Conflitto di interessi)
I contratti conclusi dagli
amministratori che hanno la rappresentanza della società in
conflitto di interessi, per conto proprio o di terzi, con la
medesima possono essere annullati su domanda della società, se
il conflitto era conosciuto o riconoscibile dal
terzo.
Le decisioni adottate dal consiglio
di amministrazione con il voto determinante di un
amministratore in conflitto di interessi con la società,
qualora le cagionino un danno patrimoniale, possono essere
impugnate entro tre mesi dagli amministratori e, ove
esistenti, dai soggetti previsti dall'articolo 2477. In ogni
caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi
in base ad atti compiuti in esecuzione della
decisione. |
| Controllo |
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vecchio
testo |
nuovo
testo |
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Art.
2488 (Collegio
sindacale)
La nomina del collegio sindacale è
obbligatoria se il capitale sociale non è inferiore a duecento
milioni di lire o se è stabilita nell`atto
costitutivo.
E` altresì obbligatoria se per due
esercizi consecutivi siano stati superati due dei limiti
indicati nel primo comma dell`art. 2435 bis. L`obbligo cessa
se, per due esercizi consecutivi, due dei predetti limiti non
vengono superati.
Al collegio sindacale si applicano
le disposizioni degli art. 2397 e seguenti.
Anche quando manca il collegio
sindacale, si applica l`art. 2409. |
Art.
2477 (Controllo
legale dei conti)
L'atto costitutivo può prevedere,
determinandone le competenze e poteri, la nomina di un
collegio sindacale o di un revisore.
La nomina del collegio sindacale e'
obbligatoria se il capitale sociale non e' inferiore a quello
minimo stabilito per le società per azioni.
La nomina del collegio sindacale e'
altresì obbligatoria se per due esercizi consecutivi siano
stati superati due dei limiti indicati dal primo comma
dell'articolo 2435-bis. L'obbligo cessa se, per due esercizi
consecutivi, due dei predetti limiti non vengono
superati.
Nei casi previsti dal secondo e
terzo comma si applicano le disposizioni in tema di società
per azioni. |
| Responsabilità degli
amministratori – controllo del socio |
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vecchio
testo |
nuovo
testo |
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Art.
2489 (Controllo
individuale del socio)
Nelle società in cui non esiste il
collegio sindacale (c.c.2488), ciascun socio ha diritto di
avere dagli amministratori notizia dello svolgimento degli
affari sociali e di consultare i libri sociali. I soci che
rappresentano almeno un terzo del capitale hanno inoltre il
diritto di far eseguire annualmente a proprie spese la
revisione della gestione (c.c.2623). E’ nullo ogni patto contrario. |
Art.
2476 (Responsabilità degli amministratori e controllo dei
soci)
Gli amministratori sono
solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti
dall'inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e
dall'atto costitutivo per l'amministrazione della società.
Tuttavia la responsabilità non si estende a quelli che
dimostrino di essere esenti da colpa e, essendo a cognizione
che l'atto si stava per compiere, abbiano fatto constare del
proprio dissenso.
I soci che non partecipano
all'amministrazione hanno diritto di avere dagli
amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali
e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia,
i libri sociali ed i documenti relativi
all'amministrazione.
L'azione di responsabilità contro
gli amministratori e' promossa da ciascun socio, il quale può
altresì chiedere, in caso di gravi irregolarità nella gestione
della società, che sia adottato provvedimento cautelare di
revoca degli amministratori medesimi. In tal caso il giudice
può subordinare il provvedimento alla prestazione di apposita
cauzione.
In caso di accoglimento della
domanda la società, salvo il suo diritto di regresso nei
confronti degli amministratori, rimborsa agli attori le spese
di giudizio e quelle da essi sostenute per l'accertamento dei
fatti.
Salvo diversa disposizione
dell'atto costitutivo, l'azione di responsabilità contro gli
amministratori può essere oggetto di rinuncia o transazione da
parte della società, purché vi consenta una maggioranza dei
soci rappresentante almeno i due terzi del capitale sociale e
purché non si oppongano tanti soci che rappresentano almeno il
decimo del capitale sociale.
Le disposizioni dei precedenti
commi non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni
spettante al singolo socio o al terzo che sono stati
direttamente danneggiati da atti dolosi o colposi degli
amministratori.
Sono altresì solidalmente
responsabili con gli amministratori, ai sensi dei precedenti
commi, i soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato
il compimento di atti dannosi per la società, i soci o i
terzi.
L'approvazione del bilancio da
parte dei soci non implica liberazione degli amministratori e
dei sindaci per le responsabilità incorse nella gestione
sociale. |
| Libri sociali |
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vecchio
testo |
nuovo
testo |
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Art.
2490 (Libri
sociali obbligatori)
Oltre i libri e le altre scritture
contabili prescritti nell`art. 2214, la società deve
tenere:
1) il libro dei soci, nel quale
devono essere indicati il nome dei soci e i versamenti fatti
sul le quote, nonché le variazioni nelle persone dei
soci;
2) il libro delle adunanze e delle
deliberazioni dell`assemblea, in cui devono essere trascritti
anche i verbali redatti per atto pubblico;
3) il libro delle adunanze e delle
deliberazioni del consiglio di amministrazione;
4) il libro delle adunanze e delle
deliberazioni del collegio sindacale, se questo
esiste.
I primi tre libri devono essere
tenuti a cura degli amministratori e il quarto a cura dei
sindaci.
Ai soci spetta il diritto di
esaminare i libri indicati nei numeri 1 e 2, e di ottenerne
estratti a proprie spese. |
Art.
2478 (Libri
sociali obbligatori)
Oltre i libri e le altre scritture
contabili prescritti nell'articolo 2214, la società deve
tenere:
1) il libro dei soci, nel quale
devono essere indicati il nome dei soci, la partecipazione di
spettanza di ciascuno, i versamenti fatti sulle
partecipazioni, nonché le variazioni nelle persone dei
soci;
2) il libro delle decisioni dei
soci, nel quale sono trascritti senza indugio sia i verbali
delle assemblee, anche se redatti per atto pubblico, sia le
decisioni prese ai sensi del primo periodo del terzo comma
dell'articolo 2479; la relativa documentazione e' conservata
dalla società;
3) il libro delle decisioni degli
amministratori;
4) il libro delle decisioni del
collegio sindacale o del revisore nominati ai sensi
dell'articolo 2477.
I primi tre libri devono essere
tenuti a cura degli amministratori e il quarto a cura dei
sindaci o del revisore.
I contratti della società con
l'unico socio o le operazioni a favore dell'unico socio sono
opponibili ai creditori della società solo se risultano dal
libro indicato nel numero 3 del primo comma o da atto scritto
avente data certa anteriore al pignoramento. |
| Bilancio – ripartizione
degli utili |
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nuovo
testo |
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Art.
2491 (Bilancio)
Il bilancio deve essere redatto con
l`osservanza degli art. da 2423 a 2431, salvo quanto disposto
dall`art. 2435 bis. Gli amministratori devono depositare nella
sede sociale copia del bilancio, con la relazione sulla
gestione, almeno quindici giorni prima
dell`assemblea.
Se esiste il collegio sindacale, si
applica l`art. 2429. Art.
2492
(Ripartizione degli utili)
Salvo diversa disposizione
dell`atto costitutivo, la ripartizione degli utili ai soci è
fatta in proporzione delle rispettive quote di
conferimento.
Si applicano inoltre le
disposizioni dell`art. 2433. |
Art.
2478-bis (Bilancio e distribuzione degli utili ai
soci)
Il bilancio deve essere redatto con
l'osservanza degli articoli da 2423, 2423-bis, 2423-ter, 2424,
2424-bis, 2425, 2425-bis, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430 e 2431,
salvo quanto disposto dall'articolo 2435-bis. Esso e'
presentato ai soci entro il termine stabilito dall'atto
costitutivo e comunque non superiore a centoventi giorni dalla
chiusura dell'esercizio sociale, salva la possibilità di un
maggior termine nei limiti ed alle condizioni previsti dal
secondo comma dell'articolo 2364.
Entro trenta giorni dalla decisione
dei soci di approvazione del bilancio devono essere depositati
presso l'ufficio del registro delle imprese, a norma
dell'articolo 2435, copia del bilancio approvato e l'elenco
dei soci e degli altri titolari di diritti sulle
partecipazioni sociali.
La decisione dei soci che approva
il bilancio decide sulla distribuzione degli utili ai
soci.
Possono essere distribuiti
esclusivamente gli utili realmente conseguiti e risultanti da
bilancio regolarmente approvato.
Se si verifica una perdita del
capitale sociale, non può farsi luogo a distribuzione degli
utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in
misura corrispondente.
Gli utili erogati in violazione
delle disposizioni del presente articolo non sono ripetibili
se i soci li hanno riscossi in buona fede in base a bilancio
regolarmente approvato, da cui risultano utili netti
corrispondenti. |
| Pubblicazione del
bilancio |
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testo |
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Art.
2493 (Pubblicazione del bilancio e dell’elenco dei soci e
dei titolari di diritti su quote sociali)
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| Decisioni dei
soci |
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vecchio
testo |
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testo |
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Art.
2479 (Decisioni
dei soci)
I soci decidono sulle materie
riservate alla loro competenza dall'atto costitutivo, nonché
sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che
rappresentano almeno un terzo del capitale sociale
sottopongono alla loro approvazione:
In ogni caso sono riservate alla
competenza dei soci:
1) l'approvazione del bilancio e la
distribuzione degli utili;
2) la nomina, se prevista nell'atto
costitutivo, degli amministratori;
3) la nomina nei casi previsti
dall'articolo 2477 dei sindaci e del presidente del collegio
sindacale o del revisore;
4) le modificazioni dell'atto
costitutivo;
5) la decisione di compiere
operazioni che comportano una sostanziale modificazione
dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una
rilevante modificazione dei diritti dei soci.
L'atto costitutivo può prevedere
che le decisioni dei soci siano adottate mediante
consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per
iscritto. In tal caso dai documenti sottoscritti dai soci
devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della
decisione ed il consenso alla stessa.
Qualora nell'atto costitutivo non
vi sia la previsione di cui al terzo comma ed in ogni caso con
riferimento alle materie indicate nei numeri 4) e 5) del
secondo comma del presente articolo oppure quando lo
richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che
rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le
decisioni dei soci debbono essere adottate mediante
deliberazione assembleare ai sensi dell'articolo
2479-bis.
Ogni socio ha diritto di
partecipare alle decisioni previste dal presente articolo ed
il suo voto vale in misura proporzionale alla sua
partecipazione.
Salvo diversa disposizione
dell'atto costitutivo, le decisioni dei soci sono prese con il
voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà del
capitale sociale. |
| L’assemblea |
|
vecchio
testo |
nuovo
testo |
| |
Art.
2479-bis (Assemblea dei soci)
L'atto costitutivo determina i modi
di convocazione dell'assemblea dei soci, tali comunque da
assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da
trattare. In mancanza la convocazione e' effettuata mediante
lettera raccomandata spedita ai soci almeno otto giorni prima
dell'adunanza nel domicilio risultante dal libro dei
soci.
Se l'atto costitutivo non dispone
diversamente, il socio può farsi rappresentare in assemblea e
la relativa documentazione e' conservata secondo quanto
prescritto dall'articolo 2478, primo comma, numero
2).
Salvo diversa disposizione
dell'atto costitutivo l'assemblea si riunisce presso la sede
sociale ed e' regolarmente costituita con la presenza di tanti
soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale e
delibera a maggioranza assoluta e, nei casi previsti dai
numeri 4) e 5) del secondo comma dell'articolo 2479, con il
voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà del
capitale sociale.
L'assemblea e' presieduta dalla
persona indicata nell'atto costitutivo o, in mancanza, da
quella designata dagli intervenuti. Il presidente
dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione,
accerta l'identità' e la legittimazione dei presenti, regola
il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni;
degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel
verbale.
In ogni caso la deliberazione
s'intende adottata quando ad essa partecipa l'intero capitale
sociale e tutti gli amministratori e sindaci sono presenti o
informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione
dell'argomento. |
| Invalidità delle decisioni
dei soci |
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vecchio
testo |
nuovo
testo |
| |
Art.
2479-ter (Invalidità delle decisioni dei soci)
Le decisioni dei soci che non sono
prese in conformità della legge o dell'atto costitutivo
possono essere impugnate dai soci che non vi hanno consentito,
da ciascun amministratore e dal collegio sindacale entro tre
mesi dalla loro trascrizione nel libro delle decisioni dei
soci. Il tribunale, qualora ne ravvisi l'opportunità' e ne sia
fatta richiesta dalla società o da chi ha proposto
l'impugnativa, può assegnare un termine non superiore a sei
mesi per l'adozione di una nuova decisione idonea ad eliminare
la causa di invalidità.
Qualora possano recare danno alla
società, sono impugnabili a norma del precedente comma le
decisioni assunte con la partecipazione determinante di soci
che hanno, per conto proprio o di terzi, un interesse in
conflitto con quello della società.
Le decisioni aventi oggetto
illecito o impossibile e quelle prese in assenza assoluta di
informazione possono essere impugnate da chiunque vi abbia
interesse entro tre anni dalla trascrizione indicata nel primo
periodo del precedente secondo comma. Possono essere impugnate
senza limiti di tempo le deliberazioni che modificano
l'oggetto sociale prevedendo attività impossibili o
illecite.
Si applicano, in quanto
compatibili, gli articoli 2377, quarto, sesto, settimo e
ottavo comma, 2378, 2379-bis, 2379-ter e
2434-bis. |
| Modifiche dell’atto
costitutivo |
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vecchio
testo |
nuovo
testo |
|
Art.
2494 (Modificazioni dell`atto costitutivo)
Alle modificazioni dell`atto
costitutivo (att. 211) si applicano le disposizioni degli
artt. 2436 e 2437. |
Art.
2480 (Modificazioni dell'atto costitutivo)
Le modificazioni dell'atto
costitutivo sono deliberate dall'assemblea dei soci a norma
dell'articolo 2479-bis. Il verbale e' redatto da notaio e si
applica l'articolo 2436. |
| Aumento del
capitale |
|
vecchio
testo |
nuovo
testo |
|
Art.
2495 (Aumento
del capitale)
In caso di aumento del capitale si
applicano in ordine alle quote le disposizioni degli artt.
2438, 2439, 2140, 2441, primo comma e 2474, ultimo
comma. |
Art.
2481 (Aumento di
capitale)
L'atto costitutivo può attribuire
agli amministratori la facoltà di aumentare il capitale
sociale, determinandone i limiti e le modalità di esercizio;
la decisione degli amministratori, che deve risultare da
verbale redatto senza indugio da notaio, deve essere
depositata ed iscritta a norma dell'articolo 2436.
La decisione di aumentare il
capitale sociale non può essere attuata fin quando i
conferimenti precedentemente dovuti non sono stati
integralmente eseguiti. |
| Aumento mediante nuovi
conferimenti |
|
vecchio
testo |
nuovo
testo |
| |
Art.
2481-bis (Aumento di capitale mediante nuovi
conferimenti)
In caso di decisione di aumento del
capitale sociale mediante nuovi conferimenti spetta ai soci il
diritto di sottoscriverlo in proporzione delle partecipazioni
da essi possedute. L'atto costitutivo può prevedere, salvo per
il caso di cui all'articolo 2482-ter, che l'aumento di
capitale possa essere attuato anche mediante offerta di quote
di nuova emissione a terzi; in tal caso spetta ai soci che non
hanno consentito alla decisione il diritto di recesso a norma
dell'articolo 2473.
La decisione di aumento di capitale
prevede l'eventuale soprapprezzo e le modalità ed i termini
entro i quali può essere esercitato il diritto di
sottoscrizione. Tali termini non possono essere inferiori a
trenta giorni dal momento in cui viene comunicato ai soci che
l'aumento di capitale può essere sottoscritto. La decisione
può anche consentire, disciplinandone le modalità, che la
parte dell'aumento di capitale non sottoscritta da uno o più
soci sia sottoscritta dagli altri soci o da terzi.
Se l'aumento di capitale non e'
integralmente sottoscritto nel termine stabilito dalla
decisione, il capitale e' aumentato di un importo pari alle
sottoscrizioni raccolte soltanto se la deliberazione medesima
lo abbia espressamente consentito.
Salvo quanto previsto dal secondo
periodo del quarto comma e dal quinto comma dell'articolo
2464, i sottoscrittori dell'aumento di capitale devono,
all'atto della sottoscrizione, versare alla società almeno il
venticinque per cento della parte di capitale sottoscritta e,
se previsto, l'intero soprapprezzo. Per i conferimenti di beni
in natura o di crediti si applica quanto disposto dal quarto
comma dell'articolo 2464.
Se l'aumento di capitale e'
sottoscritto dall'unico socio, il conferimento in danaro deve
essere integralmente versato all'atto della
sottoscrizione.
Nei trenta giorni dall'avvenuta
sottoscrizione gli amministratori devono depositare per
l'iscrizione nel registro delle imprese un'attestazione che
l'aumento di capitale e' stato eseguito. |
| Passaggio di riserve a
capitale |
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vecchio
testo |
nuovo
testo |
| |
Art.
2481-ter (Passaggio di riserve a capitale)
La società può aumentare il
capitale imputando ad esso le riserve e gli altri fondi
iscritti in bilancio in quanto disponibili.
In questo caso la quota di
partecipazione di ciascun socio resta
immutata. |
| Riduzione del
capitale |
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vecchio
testo |
nuovo
testo |
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Art.
2496 (Riduzione
del capitale)
La riduzione del capitale ha luogo
nei casi e nei modi prescritti per le società per azioni
(c.c.2445 e seguenti).
Il limite minimo del capitale, agli
effetti degli artt. 2445 e 2447, è quello indicato nell`art.
2474. ln caso di riduzione
del capitale per perdite, i soci conservano i diritti sociali
secondo il valore originario delle rispettive quote
(c.c.2485). |
Art.
2482 (Riduzione
del capitale sociale)
La riduzione del capitale sociale
può avere luogo, nei limiti previsti dal numero 4)
dell'articolo 2463, mediante rimborso ai soci delle quote
pagate o mediante liberazione di essi dall'obbligo dei
versamenti ancora dovuti.
La decisione dei soci di ridurre il
capitale sociale può essere eseguita soltanto dopo tre mesi
dal giorno dell'iscrizione nel registro delle imprese della
decisione medesima, purché entro questo termine nessun
creditore sociale anteriore all'iscrizione abbia fatto
opposizione.
Il tribunale, quando ritenga
infondato il pericolo di pregiudizio per i creditori oppure la
società abbia prestato un'idonea garanzia, dispone che
l'esecuzione abbia luogo nonostante
l'opposizione. |
| Riduzione per
perdite |
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vecchio
testo |
nuovo
testo |
| |
Art.
2482-bis (Riduzione del capitale per perdite)
Quando risulta che il capitale e'
diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, gli
amministratori devono senza indugio convocare l'assemblea dei
soci per gli opportuni provvedimenti.
All'assemblea deve essere
sottoposta una relazione degli amministratori sulla situazione
patrimoniale della società, con le osservazioni nei casi
previsti dall'articolo 2477 del collegio sindacale o del
revisore. Se l'atto costitutivo non prevede diversamente,
copia della relazione e delle osservazioni deve essere
depositata nella sede della società almeno otto giorni prima
dell'assemblea, perché i soci possano prenderne
visione.
Nell'assemblea gli amministratori
devono dare conto dei fatti di rilievo avvenuti dopo la
redazione della relazione prevista nel precedente
comma.
Se entro l'esercizio successivo la
perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, l'assemblea
convocata per l'approvazione del bilancio deve ridurre il
capitale in proporzione delle perdite accertate. In mancanza
gli amministratori e i sindaci o il revisore nominati ai sensi
dell'articolo 2477 devono chiedere al tribunale che venga
disposta la riduzione del capitale in ragione delle perdite
risultanti dal bilancio.
Il tribunale, anche su istanza di
qualsiasi interessato, provvede con decreto soggetto a
reclamo, che deve essere iscritto nel registro delle imprese a
cura degli amministratori.
Si applica, in quanto compatibile,
l'ultimo comma dell'articolo 2446. |
| Riduzione al di sotto del
minimo |
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vecchio
testo |
nuovo
testo |
| |
Art.
2482-ter (Riduzione del capitale al disotto del minimo
legale)
Se, per la perdita di oltre un
terzo del capitale, questo si riduce al disotto del minimo
stabilito dal numero 4) dell'articolo 2463, gli amministratori
devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la
riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del
medesimo ad una cifra non inferiore al detto
minimo.
E' fatta salva la possibilità di
deliberare la trasformazione della società. |
| (segue) Diritti dei
soci |
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vecchio
testo |
nuovo
testo |
| |
Art.
2482-quater (Riduzione del capitale per perdite e diritti dei
soci)
In tutti i casi di riduzione del
capitale per perdite e' esclusa ogni modificazione delle quote
di partecipazione e dei diritti spettanti ai
soci. |
| Emissione di
obbligazioni |
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vecchio
testo |
nuovo
testo |
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Art.
2483 (Emissione
di titoli di debito)
Se l'atto costitutivo lo prevede,
la società può emettere titoli di debito. In tal caso l'atto
costitutivo attribuisce la relativa competenza ai soci o agli
amministratori determinando gli eventuali limiti, le modalità
e le maggioranze necessarie per la decisione.
I titoli emessi ai sensi del
precedente comma possono essere sottoscritti soltanto da
investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a
norma delle leggi speciali. In caso di successiva circolazione
dei titoli di debito, chi li trasferisce risponde della
solvenza della società nei confronti degli acquirenti che non
siano investitori professionali ovvero soci della società
medesima.
La decisione di emissione dei
titoli prevede le condizioni del prestito e le modalità del
rimborso ed e' iscritta a cura degli amministratori presso il
registro delle imprese. Può altresì prevedere che, previo
consenso della maggioranza dei possessori dei titoli, la
società possa modificare tali condizioni e
modalità.
Restano salve le disposizioni di
leggi speciali relative a particolari categorie di società e
alle riserve di attività. |
| Scioglimento e
liquidazione |
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vecchio
testo |
nuovo
testo |
|
Art.
2497 (Scioglimento e liquidazione)
Allo scioglimento (c.c.2711) e alla
liquidazione della società si applicano le disposizioni degli
artt. 2448 e 2457. La maggioranza necessaria per la nomina e
la revoca dei liquidatori è quella richiesta dall`art. 2486
per l`assemblea straordinaria.
In caso di insolvenza della
società, per le obbligazioni sociali sorte nel periodo in cui
le quote sono appartenute ad un solo socio, questi risponde
illimitatamente.
a) quando sia una persona giuridica
ovvero sia socio unico di altra società di
capitali;
b) quando i conferimenti non siano
stati effettuati secondo quanto previsto dall`art. 2476,
secondo e terzo comma;
c) fino a quando non sia stata
attuata la pubblicità prescritta dall`art. 2475
bis.
Art. 2497 bis Effetti della
pubblicazione nel registro delle imprese Rubrica mod.
dalla legge 24.11.2000 n. 340
Si applicano alla società a
responsabilità limitata le disposizioni degli artt. 2457.
mod. dalla legge 24.11.2000 n. 340 |
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| Effetti della
pubblicazione nel registro delle imprese |
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vecchio
testo |
nuovo
testo |
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Art. 2497
bis (Effetti
della pubblicazione nel registro delle imprese)
Si applicano alla società a
responsabilità limitata le disposizioni degli artt. 2457.
mod. dalla legge 24.11.2000 n. 340 |
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