DELLE SOCIETÀ COOPERATIVE E DELLE MUTUE ASSICURATRICI

LIBRO V (DEL LAVORO)
TITOLO VI (DELLE SOCIETÀ COOPERATIVE E DELLE MUTUE ASSICURATRICI
CAPO I (DELLE SOCIETÀ COOPERATIVE)

Sezione VI
Dei controlli

Nozione

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Art. 2542
(Controllo sulle società cooperative)

Le società cooperative sono sottoposte alle autorizzazioni, alla vigilanza e agli altri controlli sulla gestione stabiliti dalle leggi speciali.

Art. 2545-quaterdecies
(Controllo sulle società cooperative)

Le società cooperative sono sottoposte alle autorizzazioni, alla vigilanza e agli altri controlli sulla gestione previsti dalle leggi speciali.

Controllo giudiziario

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Art. 2545-quinquiesdecies
(Controllo giudiziario)

I fatti previsti dall'articolo 2409 possono essere denunciati al tribunale dai soci che siano titolari del decimo del capitale sociale ovvero da un decimo del numero complessivo dei soci, e, nelle società cooperative che hanno più di tremila soci, da un ventesimo dei soci.

Il ricorso deve essere notificato a cura dei ricorrenti anche all'autorità di vigilanza.

Il tribunale, sentiti in camera di consiglio gli amministratori, i sindaci e l'autorità di vigilanza, dichiara improcedibile il ricorso se per i medesimi fatti sia stato già nominato un ispettore o un commissario dall'autorità di vigilanza.

L'autorità di vigilanza dispone la sospensione del procedimento dalla medesima iniziato se il tribunale per i medesimi fatti ha nominato un ispettore o un amministratore giudiziario.

Gestione commissariale

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Art. 2543
(Gestione commissariale)

In caso d`irregolare funzionamento delle società cooperative, l`autorità governativa può revocare gli amministratori e i sindaci, e affidare la gestione della società a un commissario governativo, determinandone i poteri e la durata. Ove l`importanza della società cooperativa lo richieda, l`autorità governativa può nominare un vice commissario che collabora con il commissario e lo sostituisce in caso di impedimento.

Al commissario governativo possono essere conferiti per determinati atti anche i poteri dell`assemblea, ma le relative deliberazioni non sono valide senza l`approvazione dell`autorità governativa.

Art. 2545-sexiesdecies
(Gestione commissariale)

In caso di irregolare funzionamento delle società cooperative, l'autorità governativa può revocare gli amministratori e i sindaci, e affidare la gestione della società ad un commissario, determinando i poteri e la durata.

Ove l'importanza della società cooperativa lo richieda, l'autorità di vigilanza può nominare un vice commissario che collabora con il commissario e lo sostituisce in caso di impedimento.

Al commissario possono essere conferiti per determinati atti anche i poteri dell'assemblea, ma le relative deliberazioni non sono valide senza l'approvazione dell'autorità governativa.

Se l'autorità di vigilanza accerta irregolarità nelle procedure di ammissione dei nuovi soci, può diffidare la società cooperativa e, qualora non si adegui, assumere i provvedimenti di cui ai commi precedenti.

Scioglimento mediante provvedimento dell’autorità

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Art. 2544
(Scioglimento per atto dell`autorità)

Le società cooperative, che a giudizio dell`autorità governativa non sono in condizione di raggiungere gli scopi per cui sono state costituite, o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio annuale, o non hanno compiuto atti di gestione, possono essere sciolte con provvedimento dell`autorità governativa, da pubblicarsi nella Gazzetta ufficiale della Repubblica e da iscriversi nel registro delle imprese. Le società cooperative edilizie di abitazione e i loro consorzi che non hanno depositato in tribunale nei termini prescritti i bilanci relativi agli ultimi due anni sono sciolti di diritto e perdono la personalità giuridica.

Se vi è luogo a liquidazione, con lo stesso provvedimento sono nominati uno o più commissari liquidatori.

Art. 2545-septiesdecies
(Scioglimento per atto dell'autorità)

L'autorità di vigilanza, con provvedimento da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale e da iscriversi nel registro delle imprese, può sciogliere le società cooperative e gli enti mutualistici che non perseguono lo scopo mutualistico o non sono in condizione di raggiungere gli scopi per cui sono stati costituiti o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio di esercizio o non hanno compiuto atti di gestione.

Se vi è luogo a liquidazione, con lo stesso provvedimento sono nominati uno o più commissari liquidatori.

Sostituzione dei liquidatori

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Art. 2545
(Sostituzione dei liquidatori)

In caso d`irregolarità o di eccessivo ritardo nello svolgimento della liquidazione ordinaria di una società cooperativa, l`autorità governativa può sostituire i liquidatori o, se questi sono stati nominati dall`autorità giudiziaria, può chiederne la sostituzione al tribunale.

Art. 2545-octiesdecies
(Sostituzione dei liquidatori)

In caso di irregolarità o di eccessivo ritardo nello svolgimento della liquidazione ordinaria di una società cooperativa, l'autorità governativa può sostituire i liquidatori o, se questi sono stati nominati dall'autorità giudiziaria, può chiederne la sostituzione al tribunale.

Fatti salvi i casi di liquidazione per i quali è intervenuta la nomina di un liquidatore da parte dell'autorità giudiziaria, l'autorità di vigilanza dispone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, per la conseguente cancellazione dal registro delle imprese, dell'elenco delle società cooperative e degli enti mutualistici in liquidazione ordinaria che non hanno depositato i bilanci di esercizio relativi agli ultimi cinque anni.

Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione i creditori e gli altri interessati possono presentare all'autorità governativa formale e motivata domanda intesa a consentire la prosecuzione della liquidazione. Trascorso il suddetto termine, a seguito di comunicazione da parte dell'autorità di vigilanza, il conservatore del registro delle imprese territorialmente competente provvede alla cancellazione della società cooperativa o dell'ente mutualistico dal registro medesimo.