DELLE SOCIETÀ COOPERATIVE E DELLE MUTUE ASSICURATRICI

LIBRO V (DEL LAVORO)
TITOLO VI (DELLE SOCIETÀ COOPERATIVE E DELLE MUTUE ASSICURATRICI
CAPO I (DELLE SOCIETÀ COOPERATIVE)

Sezione I
Disposizioni generali. Cooperative a mutualità prevalente

Nozione

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Art. 2511
(Società cooperative)

Le imprese che hanno scopo mutualistico possono costituirsi come società cooperative a responsabilità illimitata o limitata secondo le disposizioni seguenti.

Art. 2511
(Società cooperative)

Le cooperative sono società a capitale variabile con scopo mutualistico.

Cooperative a mutualità prevalente

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Art. 2512
(Cooperativa a mutualità prevalente)

Sono società cooperative a mutualità prevalente, in ragione del tipo di scambio mutualistico, quelle che:

1) svolgono la loro attività prevalentemente in favore dei soci, consumatori o utenti di beni o servizi;

2) si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, delle prestazioni lavorative dei soci;

3) si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, degli apporti di beni o servizi da parte dei soci.

Le società cooperative a mutualità prevalente si iscrivono in un apposito albo, presso il quale depositano annualmente i propri bilanci.

Definizione della prevalenza

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Art. 2513
(Criteri per la definizione della prevalenza)

Gli amministratori e i sindaci documentano la condizione di prevalenza di cui al precedente articolo nella nota integrativa al bilancio, evidenziando contabilmente i seguenti parametri:

a) i ricavi dalle vendite dei beni e dalle prestazioni di servizi verso i soci sono superiori al cinquanta per cento del totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni ai sensi dell'articolo 2425, primo comma, punto A1;

b) il costo del lavoro dei soci è superiore al cinquanta per cento del totale del costo del lavoro di cui all'articolo 2425, primo comma, punto B9;

c) il costo della produzione per servizi ricevuti dai soci ovvero per beni conferiti dai soci è rispettivamente superiore al cinquanta per cento del totale dei costi dei servizi di cui all'articolo 2425, primo comma, punto B7, ovvero al costo delle merci o materie prime acquistate o conferite, di cui all'articolo 2425, primo comma, punto B6.

Quando si realizzano contestualmente più tipi di scambio mutualistico, la condizione di prevalenza è documentata facendo riferimento alla media ponderata delle percentuali delle lettere precedenti.

Nelle cooperative agricole la condizione di prevalenza sussiste quando la quantità o il valore dei prodotti conferiti dai soci è superiore al cinquanta per cento della quantità o del valore totale dei prodotti.

Requisiti

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Art. 2514
(Requisiti delle cooperative a mutualità prevalente)

Le cooperative a mutualità prevalente devono prevedere nei propri statuti:

a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;

d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Le cooperative deliberano l'introduzione e la soppressione delle clausole di cui al comma precedente con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria.

Denominazione sociale

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Art. 2515
(Denominazione sociale)

La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l`indicazione di società cooperativa a responsabilità illimitata o di società cooperativa a responsabilità limitata.

L`indicazione di cooperativa non può essere usata da società che non hanno scopo mutualistico.

Art. 2515
(Denominazione sociale)

La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di società cooperativa.

L'indicazione di cooperativa non può essere usata da società che non hanno scopo mutualistico.

Rapporti sociali

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Art. 2516
(Rapporti con i soci)

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici deve essere rispettato il principio di parità di trattamento.

Enti mutualistici

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Art. 2512
 (Enti mutualistici)

Gli enti mutualistici diversi dalle società sono regolati dalle leggi speciali.

Art. 2517
(Enti mutualistici)

Le disposizioni del presente titolo non si applicano agli enti mutualistici diversi dalle società.

Responsabilità

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Art. 2513
(Società cooperative a responsabilità illimitata)

Nelle società cooperative a responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali risponde la società con il suo patrimonio e, in caso di liquidazione coatta amministrativa o di fallimento, rispondono in via sussidiaria i soci solidalmente e illimitatamente a norma dell`art. 2541.

Art. 2518
(Responsabilità per le obbligazioni sociali)

Nelle società cooperative per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.

Coop. a responsabilità limitata (abrogato)

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Art. 2514
(Società cooperative a responsabilità limitata)

Nelle società cooperative a responsabilità limitata per le obbligazioni sociali risponde la società con il suo patrimonio. Le quote di partecipazione possono essere rappresentate da azioni.

L`atto costitutivo può stabilire che in caso di liquidazione coatta amministrativa o di fallimento della società ciascun socio risponda sussidiariamente e solidalmente per una somma multipla della propria quota a norma dell`art. 2541.

 

Norme applicabili

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Art. 2516
(Norme applicabili)

Alle società cooperative si applicano in ogni caso le disposizioni riguardanti i conferimenti e le prestazioni accessorie, le assemblee, gli amministratori, i sindaci, i libri sociali, il bilancio e la liquidazione delle società per azioni, in quanto compatibili con le disposizioni seguenti e con quelle delle leggi speciali.

Art. 2519
(Norme applicabili)

Alle società cooperative, per quanto non previsto dal presente titolo, si applicano in quanto compatibili le disposizioni sulla società per azioni.

L'atto costitutivo può prevedere che trovino applicazione, in quanto compatibili, le norme sulla società a responsabilità limitata nelle cooperative con un numero di soci cooperatori inferiore a venti ovvero con un attivo dello stato patrimoniale non superiore ad un milione di euro.

Leggi speciali

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Art. 2517
(Leggi speciali)

Le società cooperative che esercitano il credito, le casse rurali ed artigiane, le società cooperative per la costruzione e l`acquisto di case popolari ed economiche e le altre società cooperative regolate dalle leggi speciali sono soggette alle disposizioni del presente titolo, in quanto compatibili con le disposizioni delle leggi speciali.

Art. 2520
(Leggi speciali)

Le cooperative regolate dalle leggi speciali sono soggette alle disposizioni del presente titolo, in quanto compatibili.

La legge può prevedere la costituzione di cooperative destinate a procurare beni o servizi a soggetti appartenenti a particolari categorie anche di non soci.