LE SOCIETA’ PER AZIONI

LIBRO V (DEL LAVORO) – TITOLO V (DELLE SOCIETA’) - CAPO V (SOCIETA’ PER AZIONI)

SEZIONE XIII
(vecchio testo: sezione xii)
Delle società con partecipazione dello Stato o di enti pubblici

Art. 2449

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(Società con partecipazione dello Stato o di enti pubblici)

Se lo Stato o gli enti pubblici hanno partecipazioni in una società per azioni, lo statuto può ad essi conferire la facoltà di nominare uno o più amministratori o sindaci ovvero componenti del consiglio di sorveglianza.

Gli amministratori e i sindaci o i componenti del consiglio di sorveglianza nominati a norma del comma precedente possono essere revocati soltanto dagli enti che li hanno nominati.

Essi hanno i diritti e gli obblighi dei membri nominati dall'assemblea. Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.

Art. 2450

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(Amministratori e sindaci nominati dallo Stato o da enti pubblici)

Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche nel caso in cui la legge o lo statuto attribuisca allo Stato o a enti pubblici, anche in mancanza di partecipazione azionaria, la nomina di uno o più amministratori o sindaci o componenti del consiglio di sorveglianza, salvo che la legge disponga diversamente.

Qualora uno o più sindaci siano nominati dallo Stato, il presidente del collegio sindacale deve essere scelto tra essi.