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RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA
DELLE PERSONE GIURIDICHE |
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Il D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 disciplina le ipotesi di responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi derivanti da reato. |
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RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DELLE PERSONE GIURIDICHE Il D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 disciplina le ipotesi di responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi derivanti da reato. Ambito di applicazione Sono soggetti a tale disciplina: gli enti con personalità giuridica le società e le associazioni anche senza personalità giuridica aventi la loro sede legale nel territorio nazionale. Tali soggetti rispondono anche per reati commessi all'estero, a meno che nei loro confronti non abbiano già proceduto le autorità del Paese in cui il fatto è stato commesso. Non sono interessati a tale disciplina: lo Stato gli Enti pubblici territoriali gli enti pubblici non economici gli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale. La responsabilità degli enti interessati si può configurare solo nell'ipotesi di illeciti commessi, nel loro interesse o a loro vantaggio, da amministratori, dipendenti, collaboratori o terzi che ne abbiano, anche di fatto, la rappresentanza. Non sussiste responsabilità dell'ente nel caso in cui: i citati soggetti abbiano agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi l'autore del reato non sia identificato o imputabile il reato si estingua per cause diverse dall'amnistia. Gli illeciti rilevanti, sia se compiuti in Italia sia se compiuti all'estero, sono: corruzione e concussione truffa aggravata ai danni dello Stato e di altri enti pubblici frode informatica ai danni dello Stato e di altri enti pubblici frode per il conseguimento di erogazioni pubbliche reati societari. Sanzioni amministrative Le sanzioni amministrative irrogabili possono essere: pecuniarie interdittive confisca pubblicazione della sentenza. Le sanzioni pecuniarie vengono applicate in base ad un meccanismo per quote, il cui importo va da un minimo di circa 25.800 euro a un massimo di circa un milione e mezzo di euro. Tale importo è determinato in funzione della gravità del fatto e dell'attività svolta per eliminarne le conseguenze, del grado di responsabilità dell'ente, ma anche delle condizioni economiche e patrimoniali di quest'ultimo. Le sanzioni interdittive, aventi durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni, possono essere comminate al verificarsi delle seguenti ipotesi: reato commesso da soggetti sottoposti all'altrui direzione e determinato da gravi carenze organizzative, sempre che l'ente ne abbia tratto ingente profitto; reiterazione dell'illecito. Sono previste le seguenti sanzioni: interdizione dall'esercizio dell'attività sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito divieto di contrattare con la pubblica amministrazione esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi (e revoca di quelli eventualmente già concessi) divieto di pubblicizzare beni o servizi. Le sanzioni interdittive non sono applicabili nel caso in cui, prima dell'apertura del procedimento di primo grado, l'ente: abbia risarcito interamente il danno ed eliminato le conseguenze pericolose del reato; abbia eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato, adottando modelli organizzativi idonei a prevenire i reati in oggetto; abbia messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca. La confisca del prezzo o del profitto derivato dal compimento del reato è disposta con la sentenza di condanna; nel caso in cui non possa essere eseguita, essa potrà avere ad oggetto denaro, beni o altri valori equivalenti al prezzo o al profitto del reato. Modelli organizzativi Da quanto detto si evince che, in particolare per le società che intrattengono rapporti con la pubblica amministrazione, i rischi sono notevolmente elevati e le sanzioni particolarmente significative. Le società non sono sanzionabili se dimostrano di aver posto in essere modelli di organizzazione, di gestione e di controllo idonei a prevenire i suddetti reati. Infatti, la norma prevede testualmente che "l'ente non risponde se prova che: a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi; b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento e' stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo; c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione; d) non vi e' stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b). Le società che ritengano utile porre in essere i modelli organizzativi e di controllo idonei a limitare o escludere la responsabilità, potranno ricevere ulteriori informazioni inviando una e-mail al seguente indirizzo: info@fisco.it ANCHE LA PROCURA DI ROMA RICORRE ALL’APPLICAZIONE DEL D. LGS. 231/2001E’ di pochi giorni fa la notizia che anche la Procura di Roma ha iscritto una società nel registro degli indagati ai sensi del d. lgs. 231/2001. Ciò contribuisce senz’altro ad aumentare l’interesse delle imprese e soprattutto delle associazioni di categoria nei confronti di questa disciplina. A tal proposito, l’Associazione fra le società italiane per azioni (Assonime) ha recentemente diffuso una circolare di commento alla disciplina della responsabilità amministrativa degli enti; mentre lo scorso 3 dicembre l’Associazione Piccole Imprese di Milano (aderente a Confapi) ha presentato il Disciplinare “API 231”. Si tratta di un modello organizzativo e di gestione, predisposto ai sensi del d. lgs 231/2001, che presuppone un’analisi di tutto ciò che concerne l’attività dell’azienda (con particolare riferimento agli aspetti organizzativi e gestionali). Secondo l’API, e ciò a conferma di quanto già sostenuto da Confindustria nelle proprie Linee Guida, la gestione del modello richiederà l’intervento di un risk manager, cioè di un professionista esterno all’azienda. Quest’ultimo dovrà coadiuvare l’organo dirigente sia nella fase di adozione del modello sia nella fase di monitoraggio del suo funzionamento. Tuttavia, il Disciplinare in commento riguarda esclusivamente i reati contro la P.A. e i reati contro il patrimonio (non sono considerati i reati societari). Infine, il Ministero della Giustizia ha annunciato che è prossima l’emanazione del regolamento di attuazione previsto dall’art. 85 della norma, che dovrà disciplinare alcuni aspetti organizzativi e processuali relativi alla fase dell’accertamento. Regolamento che, in virtù di quanto disposto dal decreto, avrebbe dovuto essere emanato entro 60 giorni dall’entrata in vigore della norma. Ovvero, quasi un anno e mezzo fa. (13 dicembre 2002)
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